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Deduzione per l’acquisto di immobile da destinarsi alla locazione

  • di Luigi Mondardini

    La deduzione del 20% viene riconosciuta anche per le spese sostenute dal contribuente stesso.

    Il decreto “Sblocca Italia” prevede una deduzione dal reddito del 20% a favore di chi  acquista dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 un alloggio da un’impresa di costruzione o di ristrutturazione per destinarlo alla locazione a canone concordato per una durata minima di otto anni. 
     
    La deduzione spetta anche nel caso in cui sia lo stesso contribuente a sostenere le spese per la costruzione dell’immobile su una propria area edificabile. 
     
    Si tratta di una misura diretta a incentivare gli investimenti immobiliari, basata sulla convenienza di poter godere di uno sconto fiscale del 20% sull'acquisto o la costruzione di immobili, e che si trasforma in una deduzione di 60.000 euro, godibile in massimo otto anni (7.500 euro all'anno).
     
    La condizione per usufruire della deduzione è che l’immobile venga affittato  per almeno otto anni a canone concordato,cioè in base a quanto previsto dalla  L. 431/98 o con canoni da housing sociale (D.P.R. 380/2001 e L. 350/2003). 
     
    L’immobile deve essere a destinazione residenziale di  nuova costruzione oppure  oggetto di ristrutturazione , con categoria catastale necessariamente A (abitazioni) esclusi gli A8, A9 e A1 (ville e case storiche o signorili).
    Inoltre l’unità non deve essere ubicata nelle zone omogenee classificate E (D.M. n.1444 del 2.04.68) e la classe energetica degli immobili deve essere del tipo A o B. 
     
    L’agevolazione si applicherà se l’operazione viene effettuata  da persone fisiche non esercenti attività commerciali (compresi i soci di cooperative edilizie), nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017, avente ad oggetto  sia unità immobiliari a destinazione residenziale di nuova costruzione , ma anche  oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia. 
     
    Il cedente deve essere una impresa  di costruzione, un’impresa  di ristrutturazione immobiliare, una cooperativa  edilizia, o un’ impresa che ha effettuato gli interventi di ristrutturazione edilizia.
     
    La deduzione viene peraltro riconosciuta anche per le spese sostenute dal contribuente persona fisica . Si tratta dell’ipotesi in cui è il contribuente che provvede direttamente, mediante appalto, alla costruzione dell’immobile, purché lo stesso insista su un terreno edificabile di proprietà dello stesso contribuente
     
     
     
     
     

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