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Omesso versamento IVA: la crisi di liquidità va dimostrata con rigore

  • di Luigi Mondardini

    Cassazione penale : non è esente da colpa il debitore inadempiente a causa della “crisi di liquidità”

    Il reato di omesso versamento dell’IVA consistente  nel non saldare entro il termine lungo - o almeno non contenere oltre la soglia penalmente rilevante - quanto indicato nella dichiarazione IVA entro la scadenza dell'acconto relativo al periodo di imposta dell'anno successivo, ai sensi dell’art. 10 ter del D.Lgs. n. 74/00.
     
    Secondo la recente sentenza n. 25317 del 17 giugno 2015 , per  la sussistenza del reato, non è richiesto alcun fine di evasione trattandosi di dolo generico integrato da una condotta omissiva. 
     
    Nel caso affrontato dalla Suprema Corte, il contribuente non ha dimostrato che l’improvvisa crisi economica non era a lui imputabile e che la stessa non poteva essere adeguatamente fronteggiata attraverso il reperimento di altre risorse destinate ad onorare le obbligazioni tributarie. 
     
    Considerato infatti che il debito IVA è relativo a operazioni attive, il debitore doveva organizzare diversamente le proprie risorse in modo da adempiere all'obbligazione tributaria. 
     
    Per tale ragione, la crisi di liquidità non è invocabile laddove non si dimostri che il mancato accantonamento di quanto dovuto non dipende dalla scelta di non far debitamente fronte alle esigenze dell’Erario.  Anzi aver destinato  le risorse liquide dell'impresa al pagamento di altri debiti , comprese le retribuzioni dei dipendenti,  conferma  la volontarietà del mancato pagamento che sussiste a prescindere dal fatto che l'inadempimento esprima o meno l'intenzione di evadere l'imposta.
     
    Risultano infine particolarmente interessanti le conclusioni della sentenza laddove i giudici, per affermare che la tesi difensiva del contribuente non costituisce prova rigorosa dell’assoluta impossibilità di adempiere all’obbligazione tributaria, si spingono a elencare quelli che, a loro avviso, dovevano essere gli indicatori sostanziali della “crisi di liquidità”. 
     
    In particolare, vengono presi in considerazione i seguenti elementi: le cause di insolvenza dei clienti nei confronti dei quali si era emesso fattura; l'ammontare esatto dell'IVA non incassata; le fatture insolute; l’incidenza dell'insoluto sul debito annuale verso l'Erario; le iniziative giudiziarie o stragiudiziarie tempestivamente ma inutilmente intraprese per riscuotere l'insoluto.
     
    In conclusione, l’utilizzo di queste argomentazioni potrebbe essere una utile traccia per tentare di sostenere la prova dell’assoluta impossibilità ad adempiere al pagamento dell’Iva.
     

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