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IMU-IRPEF: effetto sostitutivo

  • di Luigi Mondardini

    Effetto sostitutivo IMU-IRPEF per il 2013, confermato.

    l’Agenzia conferma che, per il 2013, lo stesso trova applicazione in tutte le ipotesi in cui è dovuta l’IMU (prima e/o seconda rata) o la c.d. “Mini IMU” anche nel caso in cui l’imposta “risulti giuridicamente dovuta, ma non sia stata versata, ad esempio per effetto del riconoscimento delle detrazioni o perché l’importo è inferiore al minimo da versare”.

    La Finanziaria 2014  ha disposto che il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso Comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, ancorchè assoggettato ad IMU, concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF nella misura del 50%.

    Con riguardo al concetto di “abitazione principale” l’Agenzia specifica che va fatto riferimento a quanto previsto, ai fini della deduzione IRPEF, dall’art. 10, comma 3-bis, TUIR per cui per “abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente”.

    In particolare, nel caso in cui un soggetto dimori abitualmente in un immobile detenuto a titolo di  locazione e nello stesso Comune possieda a titolo di proprietà

    un’unità immobiliare ad uso abitativo non locata assoggettata ad IMU, il reddito di quest’ultima non concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF nella misura del 50%.

    In particolare, nel caso in cui un soggetto dimori abitualmente in un immobile detenuto a titolo di  proprietà e nello stesso Comune possieda a titolo di proprietà un’unità immobiliare ad uso abitativo non locata assoggettata ad IMU, il reddito di quest’ultima concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF nella misura del 50%.

    Anche nel caso in cui un soggetto “dimori abitualmente” in un fabbricato rurale abitativo posseduto a titolo di proprietà e possegga, nello stesso Comune, un’altra unità immobiliare ad uso abitativo non locata, quest’ultima, ancorchè assoggettata ad IMU, concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF nella misura del 50%.

     

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