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La “tenuità del fatto” riferita ai reati fiscali

  • di Luigi Mondardini

    In Gazzetta il DLgs. 28/2015, che esclude solo dichiarazioni fraudolente ed emissione di fatture per operazioni inesistenti.

    È stato pubblicato sulla  Gazzetta Ufficiale il DLgs. 16 marzo 2015 n. 28, con la rubrica “Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell’articolo 1 comma 1 lett. m), della legge 28 aprile 2014, n. 67”.
     
    Entra dunque nell’ordinamento, all’art. 131-bis c.p., la disciplina relativa ai  procedimenti penali che ha l’obiettivo di alleggerire il carico di lavoro degli uffici giudiziari e di proporzionare la sanzione al fatto. L’intervento penale deve circoscriversi nei limiti della stretta necessità. 
     
    Si interviene sulla causa di non punibilità  che incide sulla pena, escludendola, e non sulla sussistenza del reato che resta immutata, con riferimento ai reati sanzionati con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni.
     
    La particolare tenuità sarà desumibile a fronte  di precisi requisiti relativi alla modalità della condotta, alla esiguità del danno o del pericolo, e alla non abitualità della condotta.
     
    Il comportamento “abituale”, e come tale preclusivo dell’istituto, ricorrerà  qualora l’autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità. 
    Allo stesso modo , nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.
     
    Il fatto, non potrà  ritenersi di particolare tenuità  quando  si è  agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all’età della stessa, ovvero quando la condotta ha cagionato o da  essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona. 
     
    Certamente si può ricondurre la non abitualità all’essere incensurato , ma l’aver già riportato un precedente giudiziario non rappresenta di per sé, a fronte del ricorrere degli altri requisiti, causa ostativa al riconoscimento della causa di non punibilità.
     
    Sono molti i reati che rientrano nei limiti di pena previsti dal DLgs. e ai quali può essere applicata la causa di non punibilità.
     
    Sul fronte dei  reati fiscali,  non  rientrano nella nuova disciplina  le “dichiarazioni fraudolente” di cui agli artt. 2 e 3 DLgs. 74/2000 e l’“emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8).
     
    Tra i reati societari previsti nel codice civile risulta esclusa solo l’ipotesi di false comunicazioni in società quotate che abbiano cagionato un grave nocumento ai risparmiatori (art. 2622 comma 4 c.c. ).
     
    Sono inoltre  esclusi dall’applicazione del DLgs. le fattispecie di “riciclaggio” (art. 648-bis c.p.); “impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita” (art. 648-ter); auto riciclaggio di cui all’art. 648-ter1 comma 1 c.p., sempre che non ricorra la circostanza ad effetto speciale (comma 5) per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l’individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. In tal caso, il soggetto attivo potrà rientrare nell’ambito applicativo dell’istituto.
     
    Rientra invece direttamente nella previsione del DLgs la fattispecie di autoriciclaggio di cui all’art. 648-ter1 comma con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
     
     
     
     

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