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2015 : diversi regimi contabili agevolati

  • di Luigi Mondardini

    Il DDL Stabilità 2015 disciplina il nuovo regime agevolato previsto per le persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arti o professioni.

    Tale regime, a differenza dei recenti,si presenta come un vero regime forfettario dal momento che il reddito viene  assoggettato ad imposta sostitutiva sulla base di un calcolo percentuale sull’ammontare dei ricavi o dei compensi.
     
    In relazione alla attuale situazione e cioè rispetto ai regimi agevolati vigenti , si apre il seguente scenario.
    In primo luogo viene prevista l’abrogazione di tutti i regimi “particolari”, diversi cioè dai tradizionali regimi ordinario e semplificato, sino ad ora applicabili alle persone fisiche, siano esse esercenti attività d’imprese, arte o professione.
     
    Si tratta del :
     - regime delle nuove iniziative produttive, detto anche regime delle neo-attività, introdotto dall’articolo 13 della legge n.388 del 23.12.2000 (Finanziaria per l’anno 2001); 
    - regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, cosiddetto regime dei nuovi minimi, introdotto dall’articolo 27 del D.L. n.98 del 6.7.2011;
    - regime dei contribuenti minimi di cui all’articolo 1 commi da 96 a 115 e comma 117 della legge n.244 del 24.12.2007 (Finanziaria per l’anno 2008).
    Tali regimi  quindi  dal 1° gennaio 2015 risultano formalmente abrogati.
     
    Vengono peraltro introdotte specifiche disposizioni finalizzate a salvaguardare e conservare l’applicazione dei regimi “abrogati” da parte di quei contribuenti che fino al 2014 hanno comunque applicato detti regimi semplificati.
     
    I soggetti che per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 hanno applicato il regime delle neo-attività oppure quello del regime dei nuovi minimi o  degli ex minimi , in presenza delle condizioni per la sua applicazione, passano  “naturalmente” nel nuovo regime forfetario.
    Possono  in ogni caso optare dal 2015 per l’applicazione delle imposte nei modi ordinari.  In tale caso la scelta  andrà effettuata nel quadro VO del modello di dichiarazione annuale IVA2016 relativo al periodo d’imposta 2015 secondo la solita regola del comportamento “concludente”.
     
    E’ peraltro consentito permanere negli attuali regimi. 
    Infatti solo per quanti nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 stanno applicando il regime delle neo-attività o il regime dei nuovi minimi viene data la possibilità di applicare, per i soli periodi d’imposta che residuano al compimento del triennio agevolato:
    - il regime agevolato previsto dal  DDL Stabilità 2015 (che per il primo triennio di attività prevede una riduzione di un terzo del reddito forfettariamente determinato); 
    - il regime dei nuovi minimi (commi 1 e 2  dell’art.27 D.L. 98/11); 
    - il regime degli ex minimi (comma 3 dell’art.27 D.L. 98/11).
     
    In particolare viene specificato che , con riferimento ai soggetti che per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale di vantaggio (commi 1 e 2 dell’art.27 D.L. 98/11), resta la possibilità di continuare ad applicare lo stesso regime fino al completamento del quinquennio agevolato o comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età.
     
    Quindi con decorrenza 1° gennaio 2015 non si passerà ad un ad un unico regime forfetario previsto  per le posizioni minori, ma resteranno vigenti anche quelli vigenti sia pure a determinate e precise condizioni.
     

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