Sotto la lente del fisco i canoni di locazione dello studio pagati dai professionisti.
In presenza di un immobile di pro¬prietà di una società riconducile al lavoratore autonomo, il costo , secondo l’amministrazione, è indedu¬cibile e si può ravvisare un’operazione elusiva.
È la posizione che l’Amministrazione finanziaria sta assumendo nel corso delle verifiche nei confronti di diversi lavoratori autonomi.
Con la direttiva annuale sui controlli (Circolare n.25/E/14), l’Agenzia delle Entrate ha impartito indicazioni per le verifiche alle imprese minori e ai lavoratori autonomi, volte a scoprire possibili compensi non dichiarati.
Si assiste da vari uffici, sempre più frequentemente, alla contestazione della deducibilità dei canoni di locazione pagati per l’immobile adibito a studio, nell’ipotesi in cui il locatore sia un soggetto riconducibile allo stesso professionista.
Il caso più frequente concerne l’ipotesi di una società immobiliare costituita dal professionista,con propri familiari ovvero con altri lavoratori autonomi con i quali collabora, per acquistare l’immobile da adibire a studio.
La difesa del professionista contro le contestazioni di elusione parte prima di tutto dalla dimostrazione che la scelta non è stata dettata esclusivamente dal conseguimento del vantaggio fiscale della deducibilità del canone di locazione dello studio.
Spetta all’Ufficio individuare la norma aggirata attraverso il com¬portamento censurato e al contribuente la spiegazione delle valide ragioni, differenti da quelle connesse al ri¬sparmio fiscale, poste a base della scelta.
Inoltre, la delega fiscale (L. n.23/14) ha previsto che spetterà all’ufficio dimostrare le modalità di manipolazione e di alterazione degli strumenti giuridici utilizzati, nonché l’assenza di una normale logica di mercato. Elementi che devono emergere nell’atto impositivo a pena di nullità. La strategia difensiva va valutata caso per caso ma è comunque importante evidenziare le ragioni della scelta effettuata.