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Per i medici di base niente fatturazione elettronica

  • di Luigi Mondardini

    Sufficiente il cedolino emesso dalla ASL per certificare il compenso .

    Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 98, del 25 novembre 2015.
     
    I medici generici, che esercitano in regime di convenzione con il Sistema sanitario nazionale, non sono tenuti ad emettere fattura elettronica nei confronti della ASL, dalla quale ricevono i compensi. 
     
    Infatti “continuano a trovare applicazione tutti i chiarimenti già in precedenza emanati con riferimento generale alla fatturazione, nonché le deroghe previste da specifiche disposizioni normative di settore”.
     
    Alla luce di quanto sopra si deve rilevare che i medici sono esonerati dagli obblighi di fatturazione a norma dell’art. 2 del DM 31 ottobre 1974. 
     
    In particolare è previsto che  “nei rapporti tra gli esercenti la professione sanitaria e gli enti mutualistici per prestazioni medico-sanitarie generiche e specialistiche, il foglio di liquidazione dei corrispettivi compilato dai detti enti tiene luogo della fattura di cui all’art. 21 del DPR 633/72”.
     
    Il cedolino emesso dalle ASL in favore dei medici di medicina generale che operano in convenzione con il Sistema sanitario nazionale deve contenere gli elementi e i dati previsti dall’art. 21 comma 2 del DPR 633/72.
     
    Inoltre  l’emissione è in triplice esemplare:
    - il primo va consegnato o spedito al professionista unitamente ai corrispettivi liquidati; 
    - il secondo consegnato o spedito all’ufficio IVA competente su base provinciale;
    - il terzo conservato presso la ASL.
     
    La soluzione adottata dall’Agenzia, oltre che con le disposizioni in materia di IVA, è coerente con le indicazioni già rese dall’INPS  , alla luce delle quali , “l’Istituto continuerà ad emettere, per i compensi dovuti ai medici che effettuano visite di accertamento medico legale domiciliare, con le consuete modalità, i fogli di liquidazione dei corrispettivi senza utilizzo del Sistema di interscambio valido per le fatture elettroniche”
     

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