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La scelta del regime contabile ed i limiti dei ricavi

  • di Luigi Mondardini

    Per chi inizia una attività la scelta del regime contabile si basa su previsioni .

    Mentre  l’applicazione del regime  di contabilità semplificata  per coloro  che sono già in attività dipende da dati storici.
     
    Per quanto concerne gli esercenti arti e professioni, il regime di contabilità semplificata costituisce il regime contabile naturale,  in assenza di diverse opzioni.
     
    Per le imprese il regime contabile da adottare dipende dalla presenza di determinate condizioni:
     
    - Soggetti obbligati al regime “ordinario” : in base alla propria natura giuridica, indipendentemente dal volume di ricavi conseguito (spa, srl, sapa, cooperative mutue assicuratrici, enti pubblici e privati diversi dalle società che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, stabili organizzazioni di società ed enti non residenti nel territorio dello Stato, trust, associazioni non riconosciute, consorzi e altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi con oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali);
     
    - i soggetti diversi da quelli sopra indicati che possono utilizzare il regime di contabilità semplificata solo se i ricavi conseguiti nel periodo sono inferiori a determinate soglie.
     
    Limiti da non superare:
     
    - se, in una certa annualità i  ricavi risultano   non superiori a 400.000 euro (per imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi), oppure a 700.000 euro (per imprese esercenti altre attività) si applica naturalmente  il regime contabile semplificato dall’anno successivo, ferma comunque la possibilità di optare per il regime ordinario;
     
    - se superiori ai predetti limiti, dev’essere applicato dall’anno successivo il regime contabile ordinario.
     
    - non si considerano superati per effetto della maggior somma derivante da adeguamento agli studi di settore o ai parametri contabili  e  sono ragguagliabili ad anno.
     
    L’ammontare dei ricavi previsti  viene determinato in base al principio di competenza. Si ricorda che ai fini della  liquidazione trimestrale dell’IVA  i limiti   vanno considerati tenendo conto del volume d’affari ai fini dell’imposta.
     
    Per coloro che svolgono contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività, il computo dei predetti limiti varia a seconda che il soggetto abbia, o meno, tenuto una distinta annotazione dei ricavi per ogni attività : 
     
    - in caso di annotazione dei ricavi in maniera distinta, si fa riferimento all’ammontare dei ricavi relativi all’attività prevalente ;
     
    - in mancanza, si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi e, ai fini dell’individuazione del regime contabile, rileva il limite di 700.000 euro.
     

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