Il Decreto “Cult-Turismo”, ha introdotto alcune specifiche agevolazioni fiscali a favore del settore alberghiero.
Sono previsti due crediti di ’imposta: il primo relativo alla digitalizzazione delle strutture ricettive, il secondo riconosciuto per la riqualificazione e l’accessibilità delle stesse.
Il DM 12.2.2015, pubblicato sulla G.U. 23.3.2015, n. 68 ha definito le modalità attuative dell’agevolazione relativa alla digitalizzazione delle strutture ricettive.
Ai sensi del art. 9 il credito d’imposta in esame è riconosciuto agli esercizi ricettivi, singoli e aggregati con servizi extra-ricettivi o ancillari. In caso di aggregazione, il destinatario dell’agevolazione è l’esercizio ricettivo singolo.
Ed inoltre alle agenzie di viaggio e tour operator c.d. “incoming”, ossia che si occupano di portare in Italia turisti dall’estero
I suddetti esercizi ricettivi devono svolgere in via non occasionale le attività di cui alla divisione 55 (alloggio) della Tabella Ateco 2007.
Il credito spetta per le seguenti tipologie di spese.
WI-FI: Spese per impianti wi-fi a condizione che l’esercizio ricettivo metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download.
- Sono agevolati l’acquisto e installazione di: modem / router; dotazione hardware per la ricezione del servizio mobile (antenne terrestri, parabole, ripetitori di segnale).
Siti web Spese per siti web ottimizzati per il sistema mobile.
- sono agevolati: acquisto di software e applicazioni.
Sistemi informatici: Spese per programmi / sistemi informatici per la vendita diretta di servizi / pernottamenti idonei a garantire gli standard d’interoperabilità per l’integrazione con siti e portali di promozione pubblici / privati; favorire l’integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi
- sono agevolati: acquisto di software; hardware (server, hard disk).
Spazi e pubblicità. Spese per spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi / pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio.
- sono agevolati: Contratti di fornitura di spazi web; pubblicità on-line.
Marketing Spese per la comunicazione e il marketing digitale.
- sono agevolati: Contratti di fornitura di prestazioni e di servizi
Promozione digitale. Spese per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone disabili.
- sono agevolati: Contratti di fornitura di prestazioni e di servizi; acquisto di software.
Formazione personale dipendente. Spese per servizi relativi alla formazione del titolare / personale dipendente, finalizzati alle attività di cui sopra.
- sono agevolati: contratti di fornitura di prestazioni e di servizi (docenze e tutoraggio).
Il credito d’imposta viene riconosciuto fino all’importo complessivo massimo di € 12.500, è pari al 30% delle predette spese sostenute nei periodi d’imposta 2014, 2015 e 2016.
Con riguardo al momento di sostenimento va fatto riferimento al principio di competenza ex art. 109, TUIR; gli acquisti devono risultare da apposita attestazione rilasciata da parte del Presidente del Collegio sindacale; revisore legale iscritto nel relativo Registro; professionista iscritto nell'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, dei periti commerciali o dei consulenti del lavoro; responsabile del CAF.
Le spese sono agevolabili nella misura del 100% del relativo ammontare, entro il limite di € 41.666 per ciascun beneficiario. Detto limite consente di rispettare l’ammontare massimo di credito d’imposta spettante (41.666 x 30% = 12.500).
Chi intende usufruire dell’agevolazione deve presentare, in via telematica, una specifica domanda al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; le modalità telematiche di invio della domanda saranno definite entro il 23.5.2015.
Le domande di accesso al credito d’imposta dovranno essere presentate nei seguenti termini:
per il 2014 entro 60 giorni dalla definizione delle modalità telematiche
per il 2015 dall’1.1 al 28.2.2016
per il 2016 dall’1.1 al 28.2.2017
La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, deve riportare i seguenti elementi: costo complessivo degli interventi e ammontare delle spese agevolabili; attestazione di effettività delle spese sostenute da parte del soggetto abilitato; credito d’imposta spettante.
Essere corredata, a pena di inammissibilità, dalla seguente documentazione amministrativa e tecnica: dichiarazione dell’imprenditore che elenchi gli interventi effettuati; attestazione dell’effettivo sostenimento delle spese rilasciata da 1 dei soggetti sopra elencati; dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa agli altri aiuti “de minimis” eventualmente fruiti nell’esercizio in corso e nei 2 precedenti.
La documentazione può essere presentata, “contestualmente alla domanda”, mediante PEC ovvero altro canale telematico indicato dal Ministero
Per il periodo 1.1.2014 – 31.12.2020 il massimale di aiuti che un’impresa può ricevere dallo Stato nell’arco di un triennio è pari a € 200.000 (complessivi) fermi restando i limiti di stanziamento previsti dal Decreto in esame.
Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro 60 giorni dal termine di presentazione della domanda, previa verifica dei requisiti richiesti, comunica all’interessato il diniego / riconoscimento del credito d’imposta e in quest’ultimo caso l’importo spettante.
Le domande ammesse al beneficio sono pubblicate sul sito Internet del Ministero.
Le risorse (di cui una quota non superiore al 10% è destinata alle agenzie di viaggio e tour operator) sono assegnate sulla base dell’ordine di presentazione delle domande e fino al relativo esaurimento
Il credito d’imposta in esame è ripartito in 3 quote annuali di pari importo e va va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale è concesso.
Può essere utilizzato esclusivamente in compensazione nel mod. F24, tramite i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, secondo modalità e termini che saranno definiti da un prossimo Provvedimento.
Inoltre lo stesso non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.
Il beneficio è revocato in caso di insussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi che danno diritto al credito d’imposta; documentazione allegata contenente elementi non veritieri / incompleta; destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa dei beni oggetto degli investimenti agevolati; falsità delle dichiarazioni rese
In merito alla possibilità di cumulare il credito d’imposta in esame con altre agevolazioni, si evidenzia che ai sensi del comma 3 del citato art. 3 lo stesso è alternativo e non cumulabile, in relazione alle medesime spese, con altre agevolazioni di natura fiscale