A fronte della cessione di un bene strumentale , può accadere che l’incasso del relativo corrispettivo sia frazionato.
Nella determinazione del reddito di un professionista si dovrà considerare l’eventuale plusvalenza o minusvalenza che peraltro diventa rilevante sotto il profilo fiscale in relazione al momento dell’incasso del corrispettivo e in proporzione all’ammontare dello stesso. E ciò per effetto del principio di cassa.
Al riguardo l’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n.30/E/2006 ha chiarito come “l’applicazione del criterio di cassa ( sia) il principio generalmente applicabile nella determinazione del reddito di lavoro autonomo, che può esser derogato solo nei casi espressamente previsti dai successivi commi della medesima disposizione”.
Le specifiche deroghe al criterio di cassa riguardano:
- la deducibilità dei strumentali,secondo le quote di ammortamento
- i canoni di locazione finanziaria, deducibili nell’anno di maturazione
- il trattamento di fine rapporto dei dipendenti, deducibile per quote in base alla relativa maturazione
- le spese di natura non incrementativa di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione di beni immobili, deducibili per cassa nel limite del 5 per cento del costo complessivo dei beni ammortizzabili esistenti all’inizio del periodo d’imposta e per l’eccedenza in quote costanti nel successivi 5 anni.
Le plusvalenze e minusvalenze realizzate assumono rilevanza fiscale in caso di :
- cessione a titolo oneroso dei beni strumentali;
- di risarcimento, anche in forma assicurativa, conseguito per la perdita o il danneggiamento dei beni medesimi;
- nel caso di destinazione al consumo personale o familiare dell’esercente l’arte o la professione o a finalità estranee all’arte o professione, per le sole plusvalenze.
La plusvalenza o minusvalenza imponibile o deducibile, data dalla differenza tra il corrispettivo percepito e il costo non ammortizzato, assume rilevanza fiscale nel periodo d’imposta in cui avviene l’incasso,indipendentemente dall’effettiva disponibilità del bene.
Quando poi il pagamento viene frazionato in più periodi d’imposta anche la plusvalenza o minusvalenza deve essere imputata,proporzionalmente, nei diversi anni in cui si perfeziona l’incasso.
Si r8icorda infine che , a differenza del reddito di impresa, la tassazione della plusvalenza in capo al professionista non può essere rateizzata in più esercizi.