Introdotto a decorrere dal 2015 un regime forfetario per le piccole imprese e gli esercenti arti e pro¬fessioni.
E’ quello che prevede il DDL di Stabilità 2015 che abroga il regime delle nuove iniziative produttive (art.13 L. n.388/00), il regime fiscale di vantag¬gio (sostitutiva del 5% ex art.27, co.1 e 2 del D.L. n.98/11) e il regime contabile agevolato (art.27, co.3 del D.L. n.98/11).
Pertanto dal 2015 nessun contribuente potrà più entrare in questi regimi, in quanto soppressi.
Tuttavia i soggetti che nel 2014 si trovano nel regime fiscale di van¬taggio possono continuare ad avvalersene fino alla scadenza naturale, e cioè fino allo scadere del quinquennio o fino al raggiungimento del 35esimo anno di età.
È stata, quindi, prevista una sorta di «clausola di salvaguardia» per il contribuente che potrà rinunciare al nuovo regime forfetario, pur avendone i requisiti, laddove – come ac¬cade in via ordinaria – il carico tributario del regime di vantaggio risulti minore rispetto a quello che deriverebbe dall’ingresso nel regime forfetario.
Altro aspetto che caratterizza il nuovo regime forfetario sarà la semplificazione con un taglio drastico di adempimenti e di oneri ammini¬strativi.
L’estrema semplicità del regime forfetario sta nella determinazione del reddito che deriva dalla mera applicazione ai ricavi o compensi percepiti (criterio di cassa) di una percentuale di redditività che varia a seconda del l’attività esercitata.
Definito il reddito si applica l’imposta sostitutiva di Irpef, addizionali e Irap nella misura del 15%.
Ulteriore scelta innovativa del Legislatore è quella che prevede, per i soggetti obbligati ai versamenti previdenziali alle gestioni speciali artigiani e commercianti, la facoltà di fruire di un sistema di maggior favore anche in ambito previdenziale, sce¬gliendo di adottare una modalità di determinazione del contributo dovuto a percentuale del reddito dichiarato, superando quindi il sistema dei versamenti su un reddito minimo .
Infatti il nuovo regime fiscale agevolato previsto dal DDL consentirà di determinare i contributi previdenziali in base al reddito. La misura, però, vale soltanto per imprese e artigiani.
Nulla cambia, invece, per gli autonomi iscritti alle casse private legate agli ordini professionali, per cui in ogni caso bisognerà versare il contributo soggettivo minimo indipendentemente dal reddito dichiarato, così come avviene per gli altri contribuenti che non usufruiscono del regime agevolato.
Sotto il profilo previdenziale, la novità assoluta riguarda quindi i soggetti esercenti attività d’impresa e gli artigiani per cui non applicandosi il livello minimo imponibile, non sono più tenuti nemmeno al versamento dei «contributi minimi» il cui pagamento scade il 16 di ogni trimestre. Le disposizioni contenute nel DDL di Stabilità sottolineano che il regime di favore per i contributi è legato a doppio filo con quello per redditi e Iva. Il venir meno anche solo di una delle condizioni previste per l’accesso al regime dei nuovi minimi, determina la fine del regime di favore anche ai fini contributivi.