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Anche per il 2016 minimi con sostitutiva al 5%

  • di Luigi Mondardini

    Agevolazione per coloro che iniziano una nuova attività alle medesime condizioni del regime di vantaggio.

    In base al Ddl. di stabilità 2016, dal 2016, diventa operativo un solo regime agevolato per imprenditori individuali e lavoratori autonomi: si tratta del regime forfetario e risulta confermata l’abrogazione, a partire dalla medesima data, del regime di vantaggio.
     
    Al regime forfetario vengono apportate alcune modifiche rilevanti:
     
    - l’aumento di 10.000 euro del limite di ricavi/compensi per l’accesso/permanenza al regime forfetario per tutte le attività, salvo per le categorie professionali per le quali detto limite passerebbe dagli attuali 15.000 a 30.000 euro;
     
    - la possibilità di accesso al regime per i lavoratori dipendenti e pensionati che abbiano percepito un reddito da lavoro dipendente e assimilato non superiore a 30.000 euro nell’anno precedente;
     
    - la riduzione dell’aliquota d’imposta dal 15% al 5% per i primi cinque anni, in caso di avvio di una nuova attività;
    - la modifica dell’agevolazione contributiva.
     
    Per i soggetti , lavoratori dipendenti o pensionati che svolgono o intendono avviare un’attività in forma autonoma, viene  abrogato l’attuale requisito limitativo per l’accesso al regime forfetario.
     
    Viene prevista la possibilità di accesso al regime per i lavoratori dipendenti e pensionati che abbiano percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati non superiori a 30.000 euro nell’anno precedente; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.
     
    In merito ai soggetti che iniziano l’attività , cioè solo coloro che non abbiano svolto nel triennio precedente altre attività imprenditoriali o professionali e che avviino un’attività che non costituisce prosecuzione di precedenti attività svolte sotto forma di lavoro dipendente o autonomo , il Ddl. cambia l’agevolazione loro riservata prevedendo:
     
    - al posto dell’attuale riduzione di un terzo del reddito forfetariamente determinato per il primo triennio,la riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva, dal 15% al 5%, per i primi cinque anni dell’attività (in un’ottica di continuità con il regime di vantaggio).
     
    - Il  regime contributivo agevolato  viene modificato nel senso di stabilire, in luogo dell’esonero dal minimale contributivo, una riduzione pari al 35% della contribuzione (ordinaria) INPS dovuta ai fini previdenziali, fermo restando il meccanismo di accredito contributivo secondo le regole della Gestione Separata.
     

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