> >

Il passaggio al forfettario e la rettifica IVA

  • di Luigi Mondardini

    I contribuenti transitati al regime forfettario devono barrare il rigo VA14 della dichiarazione Iva .

    In tal modo viene  indicato  che si tratta dell’ultima dichiarazione in regime ordinario.
     
    Al rigo VF56 occorre  indicare l’importo della rettifica Iva, con davanti il segno negativo, che concorre alla formazione dell’importo finale dell’Iva a debito o a credito. 
     
    Coloro che  al  1° gennaio 2015 passano dal regime ordinario IVA al regime forfettario ( ex art. 19- bis2, comma 3, D.P.R. n. 633/72)  devono effettuare la rettifica della detrazione dell’IVA a credito operata con riferimento ai beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati, esistenti al 31.12.2014.
     
    La rettifica della detrazione dell’IVA va eseguita nella prima dichiarazione annuale IVA presentata dopo l’ingresso nel regime, ossia in quella relativa all’anno precedente al passaggio nel regime in commento. 
     
    Detta rettifica non va operata :
     
    -  per i beni ammortizzabili di costo unitario non superiore a 516,46 euro
    - per i beni il cui coefficiente di ammortamento stabilito ai fini delle imposte sul reddito è superiore al 25 per cento.
     
    Saranno invece oggetto di rettifica:
     
    - le rimanenze risultanti al 31 dicembre dell’anno precedente quello di ingresso nel forfait; 
    - i servizi non utilizzati sempre alla medesima data; 
    - i beni ammortizzabili, compresi gli immobili, per i quali alla citata data antecedente non è ancora scaduto il periodo di tutela fiscale. 
     
     
    L’IVA dovuta a seguito della rettifica  concorre alla determinazione dell’importo a debito/credito risultante dalla dichiarazione annuale. 
    L’importo indicato a rigo VF56 confluisce infatti nel rigo VL all’interno dell’imposta complessiva a debito o a credito che emerge dalla dichiarazione IVA. 
     
    Il versamento dell’importo della rettifica è collegato alla modalità di presentazione della dichiarazione: in parti coloro:
     
    - coloro che presentano la dichiarazione in forma autonoma devono effettuare il versamento del saldo risultante dal modello IVA/2015, relativo al 2014 in unica soluzione ovvero in forma rateale entro le consuete scadenze. 
     
    - Chi presenta  la dichiarazione unificata potrà corrispondere l’eventuale saldo IVA con le stesse modalità previste per i soggetti che presentano la Dichiarazione IVA autonoma, oppure corrispondere l’eventuale l’IVA a debito entro il termine per il pagamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione (16.6 – 16.7 con la maggiorazione dello 0,40%), con l’applicazione dell’interesse mensile dello 0,4%. Anche in questo caso è prevista la possibilità di rateizzazione.
     
     
     
     
     
     

Ti potrebbe anche interessare:

Novità flash

venerdì 08 aprile 2022 ISTAT Febbraio 2022martedì 19 gennaio 2021 ISTAT :Indice del mese di DICEMBRE 2020martedì 19 maggio 2020 ISTAT aprile 2020domenica 15 marzo 2020 Proroga dei versamenti del 16 marzoVai all'archivio

Quesito del giorno

venerdì 08 aprile 2022 Locazioni stipulate dai giovani: detrazioni
venerdì 08 aprile 2022 Detrazione Edilizia: la cessione a terzi
lunedì 04 aprile 2022 Fattura elettronica: le sanzioni
lunedì 04 aprile 2022 Bonus verde: proroga
domenica 03 aprile 2022 Bonus facciate: proroga
Vai all'archivio

Link