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Passaggio al forfettario con rettifica IVA

  • di Luigi Mondardini

    Transitando al nuovo Regime forfettario, occorre procedere alla restituzione dell'IVA sulle rimanenze.

    Il contribuente che dal 1° gennaio 2015 è passato dal regime ordinario al regime forfettario è tenuto a restituire l’Iva precedentemente detratta sulle rimanenze risultanti al 31.12.2014 in base a quanto disposto dall' articolo 19-bis2 del D.P.R. 633 del 1972.

    Il motivo di tale procedura venne a suo tempo precisato nella C.M. 24.12.97, n. 328/E “lo scopo delle rettifiche è, sostanzialmente, [...] di adeguare la detrazione dell’imposta all’effettiva e mutata destinazione dei beni e dei servizi”.

    Successivamente l'Agenzia delle Entrate nella Circolare 21.12.2007, n. 73/E precisava “l’IVA relativa a beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati deve essere rettificata in un’unica soluzione, senza attendere il materiale impiego degli stessi”. 

    La rettifica interesserà:

    - le rimanenze risultanti al 31 dicembre dell’anno precedente quello di ingresso nel forfait;

    - i servizi non utilizzati sempre alla medesima data;

    - i beni ammortizzabili, compresi gli immobili, per i quali alla citata data antecedente non è ancora scaduto il periodo di tutela fiscale.  L’operazione non deve essere effettuata per i beni ammortizzabili di costo unitario non superiore a 516,46 euro e per i beni il cui coefficiente di ammortamento stabilito ai fini delle imposte sul reddito è superiore al 25 per cento.

    Per quanto concerne l'importo dell'IVA da restituire, essa sarà pari all’intero importo dell’imposta detratta per le rimanenze e i servizi non ancora utilizzati; in relazione ai beni ammortizzabili corrisponderà a tanti quinti dell’imposta quanti sono gli anni mancanti al compimento del quinquennio di tutela fiscale relativamente ai beni strumentali o tanti decimi quanti sono gli anni mancanti al compimento del decennio per gli immobili.

    Supponendo ad esempio che le rimanenze finali di merci al 31 dicembre 2014 siano pari a 5.000 euro (con aliquota Iva al 22%), la rettifica Iva sarà pari a 1.100 euro (5.000 x 22%). 

    La rettifica va operata nella dichiarazione Iva dell’ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie. Se l'ingresso al regime di esonero decorre dal 2015, la rettifica dovrà essere indicata nella dichiarazione Iva 2015 relativa al 2014. Nel mod. IVA 2015 va barrata la casella di rigo VA14 per indicare che si tratta dell’ultima dichiarazione in regime ordinario IVA, riportando al rigo VF56 l’importo della rettifica con il segno meno.

    Quanto indicato al rigo VF56 concorre a determinare il saldo IVA 2014 ed il relativo è collegato alla modalità di presentazione della dichiarazione; pertanto:

    a) i contribuenti IVA che presentano la dichiarazione in forma autonoma devono effettuare il versamento del saldo risultante dal modello IVA/2015, relativo al 2014, entro il 16 marzo.Il versamento può essere effettuato in unica soluzione ovvero in forma rateale.

    b) per coloro che presentano la dichiarazione unificata sono previste due possibilità: corrispondere l’eventuale saldo IVA con le stesse modalità previste per i soggetti che presentano la Dichiarazione IVA autonoma, oppure corrispondere l’eventuale l’IVA a debito entro il termine per il pagamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione (16.6 – 16.7 con la maggiorazione dello 0,40%), con l’applicazione dell’interesse mensile dello 0,4%. Anche in questo caso è prevista la possibilità di rateizzazione


     

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