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Il nuovo regime dei forfettari 2015

  • di Luigi Mondardini

    La Finanziaria 2015 introduce un nuovo regime riservato ai soggetti di minori dimensioni.

    Il nuovo regime  riguarda tutte le persone fisiche che svolgono un’attività d’impresa / lavoro autonomo e che rispettano i requisiti richiesti relativamente ai ricavi / compensi e alla struttura minimale.
     
    Il nuovo regime forfetario prevede la determinazione  semplificata del reddito, con l’applicazione di un coefficiente di redditività ai ricavi/compensi; non viene pertanto riconosciuta la deduzione analitica dei costi / spese.
     
    Il reddito così determinato  è assoggettato ad un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle addizionali IRPEF e dell’IRAP. Inoltre viene  introdotto  un regime agevolato anche ai fini contributivi.
     
    Gli adempimenti risultano semplificati, confermando sostanzialmente le disposizioni vigenti nell’attuale regime dei minimi.
     
    Possono accedere al regime forfetario le persone fisiche esercenti attività d’impresa o lavoro autonomo che nell’anno precedente hanno rispettato alcune condizioni.
     
    1)   hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a quelli individuati nell’apposita tabella, in relazione all’attività esercitata in base al codice attività ATECO 2007 secondo un limite compreso tra € 15.000 ed € 40.000. 
    In caso di più attività cui risultano applicabili soglie di ricavi / compensi diversi, va fatto riferimento alla soglia più elevata. Non concorre al superamento del limite l’eventuale adeguamento agli studi/parametri. 
     
     
    Gruppo di settore Limite ricavi/compensi Coefficiente redditività
    Industrie alimentari e delle bevande 35.000 40%
    Commercio all’ingrosso/dettaglio 40.000 40%
    Comm.ambulante e di prodotti alimentari e bevande 30.000 40%
    Comm.ambulante di altri prodotti 20.000 54%
    Costruzioni e attività immobiliari 15.000 86%
    Intermediari del commercio 15.000 62%
    Attività di servizi di alloggio e di ristorazione 40.000 40%
    Attività professionali, scientifiche, tecniche,sanitarie, di istruzione,servizi finanziari ed assicurativi 15.000 78%
    Altre attività economiche 20.000 67%
     
    2) Sono state  sostenute  spese per l’impiego di lavoratori non superiori a € 5.000 lordi annui a titolo di lavoro dipendente, co.co.pro., lavoro accessorio, associazione in partecipazione, lavoro prestato dai familiari dell’imprenditore ex art. 60, TUIR.
     
    3) Il costo complessivo dei beni strumentali al 31.12, al lordo dell’ammortamento, non è superiore a € 20.000. AI fini del computo del valore dei beni strumentali non si considerano quelli di costo pari o inferiore a € 516,46 mentre si considerano al 50% quelli ad uso promiscuo (autovetture, telefoni cellulari, altri beni utilizzati promiscuamente). Per i beni in locazione o in comodato si considera il valore normale. I beni immobili non hanno comunque rilevanza, qualsiasi sia il titolo di possesso.
     
    Non è stato riproposto, quale elemento preclusivo del regime forfetario l’effettuazione di cessioni all’esportazione che consentono dunque l’accesso al regime.
     
    Esclusioni. È  richiesto che il contribuente forfetario non si avvalga di regimi speciali IVA (cessione di generi di monopolio, vendita di beni usati, agriturismo, ecc.),   sia residente in Italia,  non effettui, in via esclusiva o prevalente, cessioni di immobili ex art. 10, n. 8), DPR n. 633/72 e di mezzi di trasporto nuovi ex art. 53, comma 1, DL n. 331/93,  non sia socio/associato di società di persone, associazioni professionali o srl trasparenti.
     
    E’ comunque “ possibile accedere al regime anche nelle ipotesi in cui la partecipazione in una società di persone o in una S.r.l. trasparente venga ceduta nel corso dello stesso periodo d’imposta, ma prima dell’accesso al regime forfetario” o, nel caso opposto, di acquisizione della partecipazione nello stesso periodo d’imposta successivamente alla cessazione dell’attività.
     
    La verifica dei requisiti di accesso va effettuata avendo riguardo all’anno precedente quello di riferimento. Pertanto con riferimento al 2015, primo anno di applicazione del regime, le condizioni di accesso vanno verificate nel 2014 e, analogamente al regime dei minimi, andranno verificate anno per anno.
    Non essendo previste ulteriori condizioni il nuovo regime forfetario risulta un regime naturale, applicabile anche ai soggetti già in attività.
     
    È possibile avvalersi del nuovo regime forfetario anche in sede di inizio attività; a tal fine è richiesta la comunicazione, al momento della richiesta della partita IVA (mod. AA9), della presunzione di sussistenza dei requisiti, barrando la specifica casella.
     
    Semplificazioni. Ai fini IVA i soggetti che adottano il regime forfetario beneficiano di una serie di  semplificazioni tra cui ,in particolare,  non è previsto l’addebito dell’IVA a titolo di rivalsa e non sussiste il diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti.
    Sono esonerati da registrazione fatture emesse, corrispettivi e fatture di acquisto,  tenuta e conservazione dei registri , dichiarazione annuale e comunicazione dati IVA,  compilazione della comunicazione clienti / fornitori (spesometro),  compilazione della comunicazione black-list.
    Permangono gli  obblighi di  numerare e conservare le fatture di acquisto / bollette doganali ,  certificare i corrispettivi,  indicare in fattura il riferimento 
    normativo del regime applicato .
     
    Ai fini delle imposte dirette è previsto  l’esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili. Vanno comunque conservati i  documenti ricevuti ed emessi.
    Il reddito d’impresa / lavoro autonomo viene determinato in via forfetaria quale percentuale sui ricavi / compensi percepiti, ridotto dei contributi previdenziali obbligatori.
     
    I contribuenti forfetari  non subiscono la ritenuta alla fonte e a tal fine rilasciano apposita dichiarazione che può essere inserita anche nella fattura;  non effettuano la ritenuta alla fonte. Ciò costituisce un’ulteriore semplificazione rispetto al vigente regime dei minimi. Sussiste comunque l’obbligo di indicare in
    dichiarazione dei redditi il codice fiscale del percettore delle somme che non sono
    state assoggettate a ritenuta.
     
    Vige l’esclusione  dagli studi di settore / parametri. 
    Non sono soggetti ad IRAP.
     
    La principale novità del regime forfetario attiene alla determinazione del reddito e dell’imposta. Il reddito  non è calcolato quale differenza tra  componenti positivi e negativi, ma deriva  dall’applicazione ai ricavi/compensi di una percentuale che rappresenta l’ammontare dei costi riconosciuti, predeterminato del Legislatore. Tale coefficiente di redditività è differenziato a seconda del settore di attività. 
    È confermata la regola in base alla quale i contributi previdenziali sono deducibili direttamente dal reddito d’impresa / lavoro autonomo al fine di evitare che siano “persi” per incapienza del reddito complessivo
    Sul reddito, così determinato, si applica l’imposta sostitutiva del 15%.
     
    In caso di impresa familiare, l’imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo della quota imputata ai familiari, è dovuta dal titolare.
    Ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia rileva anche il reddito forfetario.
     
    Perdite. I contribuenti forfetari non possono conseguire perdite in quanto il reddito è una percentuale dei ricavi / compensi, eventualmente ridotto dei contributi previdenziali fino al massimo ad azzerarlo.
    È tuttavia possibile che il contribuente disponga di perdite dei periodi precedenti le quali potranno essere utilizzate secondo le disposizioni del TUIR.
    Pertanto sarà possibile scomputare dal reddito forfetario le perdite prodotte durante il regime dei minimi nonché quelle derivanti da imprese o da partecipazioni in società in contabilità ordinaria
     
     
    Regime naturale. Per le  persone fisiche che svolgono un’attività d’impresa, anche sotto forma di impresa familiare, o di lavoro autonomo, il regime forfetario costituisce il loro regime naturale che sarà applicato a partire dal 2015, se sono rispettate le condizioni previste  e non si verificano le fattispecie di esclusione.
     
    È possibile non applicare il regime in esame esercitando l’opzione per il regime ordinario ai fini IVA e redditi. L’opzione è vincolante per almeno un triennio e si estende successivamente di anno in anno; la stessa va comunicata nella dichiarazione annuale relativa all’anno in cui è operata la scelta.
     
    Al venir meno delle condizioni che consentono l’applicazione del regime, il contribuente, dall’anno successivo, applica il regime ordinario, potendo successivamente ritornare al regime forfetario se rispetta nuovamente i parametri stabiliti.
    Diversamente dal regime dei minimi, non è prevista una decadenza immediata dal regime, ossia in corso d’anno nel caso di superamento dei limiti di ricavi/compensi per oltre il 50%.
     
    Analogamente a quanto stabilito nel regime dei minimi sono previste specifiche regole di passaggio dal regime ordinario al regime forfetario e viceversa. 
     
    Nuove attività. Per  i contribuenti che rispettano i requisiti per il regime forfetario  che intraprendono una nuova attività, il reddito, assoggettato all’imposta sostitutiva del 15%, è ridotto di 1/3 per l’anno di inizio attività e per i 2 successivi.
    A tal fine, in sede di inizio attività, analogamente a quanto previsto per l’adozione dell’attuale regime dei minimi, è previsto che  il contribuente non deve aver esercitato, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare.
    L’attività da esercitare non deve costituire , in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui tale attività costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio dell’arte / professione.
    Qualora l’attività sia il proseguimento di un’attività esercitata da un altro soggetto, l’ammontare dei ricavi / compensi del periodo d’imposta precedente non sia superiore ai limiti di ricavi / compensi previsti per il regime forfetario.
     
    Clausola di salvaguardia. Considerato che l’introduzione del nuovo regime forfetario potrebbe penalizzare coloro che attualmente adottano il regime dei minimi , si prevede una clausola di salvaguardia in base alla quale, coloro che alla data del 31.12.2014 adottano il regime dei minimi possono continuare ad applicarlo fino al momento della cessazione “naturale”, ossia alla fine del quinquiennio o al compimento del 35° anno di età. 
     
    Contribuzione agevolata. I soli contribuenti esercenti attività d’impresa, se applicano il regime forfetario, possono usufruire di un regime agevolato contributivo che consiste nel non applicare il minimale contributivo di cui alla Legge n. 233/90.
    Pertanto, usufruendo di tale regime, gli imprenditori iscritti alla Gestione IVS artigiani e commercianti saranno tenuti al versamento dei contributi sulla base del reddito effettivo, come determinato in via forfetaria, applicando le aliquote contributive ordinarie. Non dovranno versare i contributi sul reddito minimale (c.d. contributi IVS “fissi”).
    L’utilizzo del regime agevolato contributivo non è automatico ma è subordinato ad un’apposita comunicazione telematica effettuata all’INPS in sede di iscrizione o per coloro che sono già in attività, entro il 28.2 dell’anno di decorrenza dell’agevolazione contributiva.
    Al venir meno del regime forfetario, si decade anche dal regime agevolato contributivo e non è più possibile accedervi nuovamente, ancorché risulti possibile rientrare nel regime forfetario.
    In caso di sussistenza della cause di fuoriuscita dal regime forfetario (con decorrenza dall’anno successivo) il regime agevolato contributivo viene meno dall’anno stesso.
    Per coloro che usufruiscono del regime agevolato contributivo, non è riconosciuta la riduzione di 3 punti percentuali per i collaboratori di età inferiore a 21 anni, né la riduzione alla metà per i contribuenti ultra 65enni
     
     
     
     
     
     
     
     

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