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L’uscita dal regime dei minimi: verifica delle condizioni

  • di Luigi Mondardini

    A fine anno sarà necessario verificare l’eventuale superamento di alcuni requisiti per la decadenza dal Regime dei Minimi.

    In primo luogo  il superamento del limite dei ricavi ma non solo. La  permanenza nel regime comporta una tassazione particolarmente agevolate  sotto forma di imposta sostitutiva Irpef al 5% .
     
    Il controllo preliminare riguarda  il  compimento del quinto anno di inserimento nel regime dei minimi: infatti  dal quinto anno successivo si dovrà abbandonare questo particolare regime, a meno che si abbiano meno di 35 anni.
     
    In quest’ultimo caso il regime dei minimi resta concesso al contribuente fino all’anno di compimento dei 35 anni.
     
    Si dovrà quindi verificare che i  ricavi o compensi incassati siano stati inferiori nell’anno di imposta ai 30 mila euro al netto di eventuali prestazioni occasionali o eventuali indennità percepite durante l’anno e al lordo di eventuali plusvalenze realizzate e incassate purché  relative a beni strumentali. 
     
    Se  l’attività non è iniziata dal primo gennaio ma durante l’anno il limite dei ricavi deve essere ragguagliato all’anno  secondo il numero dei giorni.
     
    Nel calcolo del limite dei 30 mila euro occorre  conteggiare non solo l’importo a titolo di  onorario ma anche l’eventuale contributo previdenziale obbligatoriamente imposto in fattura .
     
    La permanenza nel regime è inoltre condizionata al valore dei beni strumentali acquistati: non deve superare 15 mila euro in relazione al triennio precedente . Per i beni ad utilizzo promiscuo va considerato il  valore al 50%.  Il  limite dei 15 mila euro è  al netto dell’Iva indetraibile che  costituisce un costo deducibile al pari della base imponibile. 
     
    Nel calcolo del limite andranno considerati anche i canoni di locazione eventualmente corrisposti durante l’anno per l’affitto dello studio o laboratorio o dell’ufficio.Per i beni in leasing invece rileveranno i canoni corrisposti durante l’anno e non il costo sostenuto dal concedente.
     
    Divieto di esportazioni. Si tratta delle  operazioni di cessioni di beni o prestazioni di servizi internazionali ;stesso discorso vale per le operazioni effettuate verso la Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino.
     
    Partecipazioni. Un requisito richiesto, pena l’uscita dal regime dei minimi  è invece il possesso di partecipazioni in società di persone, Srl  che abbiano aderito al regime della trasparenza fiscale ex articolo 116 del Tuir ; inoltre  non dovranno essere erogati compensi per prestazioni di lavoro autonomo o dipendente a terzi o anche somme ad associati in partecipazione che conferiscono solo lavoro.
     
    Gli ex minimi dovranno prima di tutto procedere  con la rettifica della detrazione IVA per tutti i beni ed i servizi acquisiti in pendenza del regime e per i quali non è stata detratta l’Iva in vigenza del regime agevolato.
     
    Oggetto della rettifica della detrazione Iva saranno beni e servizi acquistati non ceduti entro il 31 dicembre, beni mobili ammortizzabili per il periodo mancante al compimento del quinquennio, servizi per la quota di imposta di competenza.
     
    La tassazione successivamente seguirà il calcolo ordinario secondo gli attuali scaglioni di reddito con le aliquote della tassazione Irpef .
     
    Si ricorda infine  che la fuoriuscita dal regime può essere volontaria come ad esempio nel caso si debba  acquistare beni immobili di un certo valore e si voglia detrarre l’Iva.
     
     

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