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Nuovo regime forfettario dal 2015, passaggio graduale per quelli in corso

  • di Luigi Mondardini

    La legge di stabilità introduce dal 2015 un unico regime agevolato con imposta al 15%.

    Il d.d.l. della legge di stabilità 2015 prevede dal 1° gennaio 2015 un nuovo regime agevolato che andrà a sostituire quelli attualmente in vigore.
     
    A differenza di quelli attuali, nel nuovo regime non sono previsti limiti di durata o di età, tuttavia l’imposta sostitutiva alle imposte dirette sale al 15%.
     
    La nuova imposta sostitutiva del 15% non si calcolerà più su un reddito determinato in maniera analitica come differenza tra ricavi e costi, ma applicando  un coefficiente di redditività calcolato sui ricavi conseguiti e  che tuttavia è distinto per attività esercitata in base al “codice ateco” del contribuente.
     
    Le nuove attività avranno poi uno sconto; infatti nel caso di avvio di nuove attività per il primo triennio il reddito determinato in modo forfettario viene ridotto a un terzo. 
     
    A fronte di un incremento della tassazione ,ci sarà però la possibilità di restare nel regime agevolato senza più vincoli di tempo: eliminato quindi il limite dei cinque anni o del 35esimo anno di età.
     
    Come detto il “codice attività ateco”  sarà determinante anche per l’individuazione del limite dei ricavi. 
    Sono infatti previste soglie di ricavi differenziate rispetto al tipo di attività svolta, a differenza di quanto previsto oggi che fissa in 30.000 Euro di ricavi o compensi   il limite  che porta alla fuoriuscita dal regime per tutti.
     
    Ora con le modifiche introdotte il limite è variabile compreso tra  15.000 a 40.000 euro, in relazione alla tipologia di attività svolta  dal  contribuente.
     
    Cambiano le condizioni di accesso al nuovo regime. In particolare relativamente ai cespiti per poter fruire del regime agevolato il costo complessivo al lordo degli ammortamenti dei beni strumentali  non deve superare i 20.000 euro alla chiusura dell’esercizio , mentre per quanto riguarda le spese di lavoro dipendente l’accesso è consentito solo se il contribuente ha sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore a 5.000 euro lordi.
     
    Una novità significativa riguarda la contribuzione; il nuovo regime forfetizzato consentirà la possibilità di versare i contributi non più sui minimali ma sul reddito dichiarato.
     
    Ai fini Iva i nuovi forfettari non applicano la rivalsa e non hanno titolo alla detrazione dell'imposta; tuttavia sarà data la possibilità di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari.
     
    Il nuovo regime sostituirà i regimi agevolati oggi in vigore; il regime delle nuove iniziative produttive e il regime dei minimi saranno, infatti, sostituti dal nuovo regime agevolato. 
     
    Tuttavia si prevede un  passaggio graduale al nuovo regime per coloro già oggi adottano il “regime dei minimi”.
    In particolare i contribuenti che nel 2014 adottano il regime fiscale di vantaggio potranno continuare a utilizzare fino al termine del periodo temporale previsto ad oggi dalla legge, cioè 5 anni o compimento dei 35 anni.
     
     

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