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Il trattamento fiscale della caparra

  • di Luigi Mondardini

    Il Codice civile distingue due tipi di caparra: la caparra confirmatoria e la caparra penitenziale.

    La caparra confirmatoria ( art. 1385 c.c.) è  rappresentata da una somma di denaro (o, più raramente, da una quantità di beni fungibili) versata all'atto della stipula del contratto, avente la finalità di risarcire i danni da inadempimento.

     
    In caso di inadempimento del contratto da parte del soggetto  che ha corrisposto la caparra, la controparte può recedere dal contratto trattenendo la caparra; se inadempiente è colui   che ha ricevuto la caparra, la controparte può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra.
     
    La parte adempiente può, in alternativa, utilizzare gli ordinari mezzi di tutela previsti in caso di inadempimento, esigendo l'esecuzione o la risoluzione del contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
     
    In merito all’ammontare della caparra  la  Corte Costituzionale  ha evidenziato che la questione della “caparra eccessiva” va risolta nell’ambito dell’art. 1418, C.c. (cause di nullità del contratto).
    Da ciò consegue che se la clausola contrattuale viene considerata totalmente nulla, la caparra va restituita alla parte che l’ha corrisposta;  se invece è parzialmente nulla, è potere del Giudice ridurre la caparra nei limiti in cui la stessa risulta non eccessiva.
     
    La caparra penitenziale è disciplinata dall'art. 1386, C.c., ed ha la funzione di risarcire ad uno dei due contraenti i danni derivanti dall'esercizio del diritto di recesso da parte dell'altro. In particolare, se recede il soggetto che ha corrisposto la caparra, la controparte trattiene la caparra;  se recede colui che ha ricevuto la caparra, la controparte ha diritto alla restituzione del doppio della stessa.
     
    La caparra (confirmatoria o penitenziale), avendo “funzione risarcitoria” del danno in caso di inadempimento ingiustificato ovvero di recesso di una delle parti e non costituendo dunque corrispettivo dell'operazione, non rientra nel campo di applicazione dell'IVA ex artt. 2 e 3, DPR n. 633/72.
     
    Con particolare riguardo alla caparra confirmatoria, va evidenziato che questa assume rilevanza ai fini IVA soltanto qualora, nel caso di adempimento del contratto, venga imputata in “conto prezzo” e quindi si trasformi, di fatto, in una parte del corrispettivo della cessione / prestazione.
    In tal caso il venditore / prestatore emetterà la fattura riferita all’intero prezzo pattuito. 
     
    La caparra non acquisisce rilevanza ai fini IVA, nemmeno successivamente, nel caso in cui a seguito dell'adempimento le parti convengano per la restituzione della somma; oppure a seguito dell'inadempimento del soggetto che l’ha corrisposta, la controparte esiga il doppio della stessa ovvero dell'inadempimento del soggetto che l’ha ricevuta, la controparte trattenga la stessa.
     
     
    Stante il diverso trattamento ai fini IVA delle somme anticipatamente corrisposte a seconda della qualificazione delle stesse (caparra o acconto), è necessario che la corresponsione a titolo di caparra risulti da una specifica volontà delle parti, ossia da un accordo formale.
     
    Qualora sussista il dubbio circa l'effettiva intenzione delle parti, le somme versate anteriormente alla formale stipulazione di un contratto a prestazioni corrispettive (ed in particolare di un contratto di compravendita), “devono ritenersi corrisposte a titolo di anticipo (o acconto) sulla prestazione dovuta in base all'obbligazione principale, e non già a titolo di caparra, non potendosi ritenere che le parti si siano tacitamente assoggettate ad una «pena civile», ravvisabile nella funzione della caparra confirmatoria”.
     
    In sostanza è necessaria la prova dell'asserita funzione di caparra confirmatoria di quanto versato, da fornire attraverso un'adeguata esteriorizzazione dell'accordo tra le parti; in mancanza di tale prova la somma va considerata corrisposta a titolo di acconto con conseguente assoggettamento ad IVA. 
    Per evitare contestazioni da parte dell'Ufficio è necessario che la qualificazione della stessa quale caparra risulti da un atto scritto, come ad esempio dal contratto di compravendita.
     
    Va infine evidenziato che qualora le parti attribuiscano espressamente, alla somma corrisposta anticipatamente, in aggiunta alla funzione di liquidazione anticipata del danno da inadempimento, anche quella di anticipazione del corrispettivo , la somma versata a titolo di caparra confirmatoria va assoggettata ad IVA al momento del pagamento alla controparte .
     
     
    La caparra non assume alcuna rilevanza ai fini delle imposte dirette fino al momento in cui è imputata in conto prezzo. Infatti è soltanto in tale momento che la stessa origina ricavi tassabili per il venditore / prestatore e costi deducibili per l'acquirente / committente.
     
    In caso di ritenzione della caparra da parte del venditore per inadempimento contrattuale della controparte, la stessa costituisce componente positivo del reddito d'impresa; analogamente costituisce componente positivo il 50% dell'importo ottenuto dall'acquirente per effetto dell'inadempimento del venditore.
    Infatti, ai sensi dell’art. 6, comma 2, TUIR, “i proventi conseguiti in sostituzione di redditi … a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi … costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti”.
     
     
     

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