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Plusvalenze tra registro e redditi

  • di Luigi Mondardini

    Il valore accertato per il registro non vale automaticamente per le imposte dirette.

    Lo schema di decreto legislativo delegato recante misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese , recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri , contiene una norma interpretativa degli artt. 58, 68 e 86 del TUIR: per le cessioni di immobili e di azienda, nonché per la costituzione ed il trasferimento di diritti reali sugli stessi, non è possibile presumere un corrispettivo maggiore di quello dichiarato sul solo presupposto del valore dichiarato o accertato ai fini dell’imposta di registro.
     
    La questione concerne la ricaduta sulle imposte dirette, dell’accertamento di maggior valore dell’immobile (o dell’azienda) ai fini dell’imposta di registro.
     
    Secondo un orientamento della Cassazione  (Cass. n. 25290/2014, n. 12632/2012; n. 11012/2012; n. 22869/2011; Cass. 18705/2010) ,  in caso di cessione di azienda o di immobile ,l’Amministrazione finanziaria sarebbe legittimata a procedere in via induttiva all’accertamento di un maggior valore dell’immobile o dell’azienda ceduti; ciò provocherebbe l’emersione di una maggiore plusvalenza, facendo riferimento al valore accertato in sede di applicazione dell’imposta di registro.
     
    Questa impostazione è stata contrastata da parte sia della giurisprudenza che dalla dottrina.(Recente C.T. Prov. Reggio Emilia del 13 marzo 2015 n. 84/03/15).
     
    In particolare se  ai fini dell’accertamento della plusvalenza patrimoniale, occorre verificare la differenza realizzata tra il prezzo di acquisto ed il prezzo di cessione,essendo rilevante il corrispettivo pagato, in sede di imposta di registro  la base imponibile va individuata, in relazione ai trasferimenti di aziende e di immobili, nel valore di mercato del bene ceduto.
     
    La norma interpretativa inserita nell’art. 5 comma 2 dello schema di decreto sull’internazionalizzazione sembra voler chiarire e superare questo automatismo  che costringe il contribuente a fornire la prova contraria, necessaria per vincere la presunzione di corrispondenza tra il maggior valore dell’immobile/azienda accertato ai fini dell’imposta di registro ed il corrispettivo pattuito, rilevante ai fini della determinazione della plusvalenza.
     
    Ove venisse confermata, la nuova norma non consentirebbe di presumere l’esistenza di un maggior corrispettivo soltanto sulla base del valore dichiarato o accertato ai fini dell’imposta di registro ovvero ai fini delle imposte ipotecaria e catastale.
    Per determinare una maggiore plusvalenza l’Agenzia delle Entrate dovrebbe individuare altri elementi di prova idonei a dimostrare che il corrispettivo indicato non sia quello effettivamente pagato.
     

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