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Regime dei minimi: plusvalenze per cassa

  • di Luigi Mondardini

    Il principio di cassa previsto per il regime dei minimi comporta il diritto alla deduzione dei costi sostenuti in relazione al relativo pagamento.

    Sono compresi anche gli acquisti di  beni strumentali che non sono soggetti alla procedura di ammortamento potendosi abbattere il reddito in maniera molto più veloce rispetto a quanto normalmente avviene nell’ambito del reddito professionale o d’impresa.

    Ovviamente il vantaggio in fase di acquisto si capovolge in sede di cessione: la plusvalenza scaturisce dal confronto fra corrispettivo percepito e costo fiscalmente riconosciuto ; tuttavia in questo caso ,risultando detto costo   pari a zero , la  necessaria conseguenza  è la totale imponibilità di quanto incassato.

    Ciò avverrà  anche se la cessione viene effettuata  una volta fuoriusciti dal regime, proprio perché il residuo valore fiscale risulta pari a zero.

    La plusvalenza conseguita nel  regime dei minimi segue il principio di cassa e quindi verrà tassata  nell’anno in cui viene incassato il prezzo derivante da tale alienazione.

    La disciplina delle plusvalenza è prevista rispettivamente all’art. 86 TUIR per le imprese e  54 TUIR per i professionisti.

    Diversa la situazione qualora il bene sia stato oggetto di acquisizione antecedentemente all’ingresso nel regime. L’eventuale plusvalenza realizzata è data dalla  differenza tra il corrispettivo conseguito e il costo non ammortizzato, dove per “costo non ammortizzato” si intende il valore risultante alla fine dell’esercizio precedente a quello dal quale decorre il regime.

    Detto valore residuo del cespite si era di fatto bloccato  al momento dell’ingresso nel regime , per ritornare ad essere attivo al momento dell’alienazione per il calcolo della plusvalenza.

    Anche nel caso di cessione del bene successivamente la fuoriuscita dal regime, ove sussistesse un  residuo contabile congelato, dal  momento in cui si ritorna nel regime contabile ordinario sarà possibile riprendere il calcolo degli  ammortamenti e quindi tener conto del valore netto contabile  per il calcolo della  plusvalenza in sede di cessione.

    Per quanto riguarda infine il caso dell’autovettura a deducibilità limitata , poiché in sede di acquisto il costo dei beni ad utilizzo promiscuo è stato dedotto al 50%, si ritiene che il plusvalore tassato in sede di vendita  sia rilevante nella medesima percentuale ridotta.

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