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Imprese: risparmio energetico per immobili solo se strumentali

  • di Luigi Mondardini

    Per l’Agenzia delle Entrate per i titolari di reddito d’impresa detrazione del 65 per cento solo sui fabbricati strumentali.

    Gli interventi di riqualificazione energetica devono essere effettuati  su fabbricati strumentali utilizzati nell’esercizio dell’attività imprenditoriale, rimanendo quindi  esclusi gli immobili locati a terzi (risoluzione 340/E del 1° agosto 2008). 
     
    Orientamento diverso quello espresso dalla giurisprudenza secondo la quale l'impresa proprietaria che effettua i lavori su un fabbricato locato a terzi può beneficiare della detrazione Irpef o Ires del 55-65% sul risparmio energetico. 
     
    L'agevolazione consiste nel riconoscimento di una detrazione d'imposta (IRPEF o IRES) del 55%/65% delle spese sostenute per gli interventi di “riqualificazione energetica” con importi massimi variabili a seconda della tipologia di intervento previsto, da ripartire in 10 anni. 
     
    Tra i soggetti che possono avvalersi della detrazione  sono compresi  anche i  titolari di reddito d'impresa che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi su edifici esistenti, su parti di essi o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, da essi posseduti o detenuti. 
     
    Per  quanto concerne la fruizione della detrazione da parte delle società o, più in generale da parte dei titolari di reddito d'impresa, l’Agenzia delle Entrate ritiene che la stessa competa con esclusivo riferimento ai fabbricati strumentali da questi utilizzati nell'esercizio della propria attività imprenditoriale.
     
    Sul punto è intervenuta con la risoluzione del 01/08/2008 n. 340 l’Amministrazione Finanziaria che ha quindi ritenuto che per la società esercente l'attività di pura locazione, gli immobili sui quali dovrebbero essere realizzati gli interventi di riqualificazione energetica rappresentano l'oggetto dell'attività esercitata e non cespiti strumentali; pertanto  non è possibile fruire della detrazione del 55%/65% per i lavori di riqualificazione energetica eseguiti sugli immobili adibiti a locazione abitativa.
     
    Di parere diverso la giurisprudenza che in diversi pronunciamenti ha sostenuto come l’ agevolazione abbia una finalità  generalizzata  che comprende qualsiasi categoria catastale, cioè abitazioni, uffici, negozi eccetera.
     
     

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