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Regime forfettario 2015 con nuovi requisiti di accesso

  • di Luigi Mondardini

    Beni strumentali: accesso al regime con regole nuove rispetto ai precedenti regimi.

    In primo luogo muta la regola riguardante il limite degli investimenti in beni strumentali che non è più calcolato sugli acquisti effettuati nel triennio precedente ma viene determinato sul valore degli stessi alla fine dell'esercizio precedente, che non deve superare i 20mila euro.
     
    Inoltre  vengono ammesse le spese per il personale che non devono superare i  5mila euro ; infine via libera alle cessioni all'esportazione.
     
    Pertanto chi è già in attività nel 2014 dovrà quantificare lo stock di beni strumentali alla data del 31 dicembre. 
     
    Lo schema del Ddl di stabilità prevede infatti che, oltre a rispettare il volume di ricavi/compensi stabilito a seconda dell'attività svolta, l'accesso “naturale” al regime forfettario si verifica se il valore dei beni strumentali (al lordo degli ammortamenti) alla chiusura dell'esercizio precedente non eccede la soglia di 20mila euro.
     
    Nel calcolo per verificare il superamento della soglia prevista dei 20.000 Euro sono compresi anche i beni in locazione finanziaria, tenendo conto del costo sostenuto dal concedente; per quelli in locazione, noleggio e comodato,si deve fare riferimento al loro “valore normale” ( determinato in base a quanto previsto nell'articolo 9 del Tuir.)
     
    I beni detenuti in regime d'impresa o arte e professione, utilizzati promiscuamente per l'attività e a scopi personali o familiari concorrono invece per il 50% del loro valore.
     
    Non vanno più conteggiati invece  i beni con valore inferiore a 516,46 euro e gli immobili. 
     
    A differenza quindi  del vecchio regime dove  veniva effettuato il controllo  degli acquisti effettuati nei tre anni precedenti,  in quello nuovo si va a considerare solo la consistenza al termine dell'esercizio precedente; pertanto – al contrario di prima dove non si consideravano eventuali dismissioni - ora, andando a considerare lo stock di fine anno, queste potranno pesare nel calcolo.
     
    Anche in relazione alle varie forme di utilizzo dei beni sono introdotte modifiche:  nel leasing rileva il costo sostenuto dal concedente, mentre prima si faceva riferimento al canone; per le locazioni e i noleggi conterà il valore normale del bene al posto dei canoni. Il  comodato, che prima era  irrilevante, va considerato sulla base del valore normale.
     
    Nessun riferimento viene fatto ai beni immateriali che dunque dovrebbero essere ininfluenti , in analogia a quanto affermato per i minimi.
     
    Novità favorevole  è la previsione secondo cui possono fruire del regime forfettario anche coloro che hanno sostenuto spese per il personale, per importi annui complessivamente non eccedenti 5mila euro e relative a lavoro accessorio, dipendenti, collaboratori, utili erogati sotto forma di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro e lavoro prestato dall'imprenditore, dai familiari e dagli altri soggetti inclusi nell'articolo 60 del Tuir.
     
    Altra novità consiste nel fatto che l'effettuazione di cessioni all'esportazione non pregiudica l'accesso al regime. Oltre alle cessioni all'esportazione possono essere effettuate anche le operazioni a esse assimilate, servizi internazionali, cessioni verso il Vaticano e nei confronti di soggetti che beneficiano delle agevolazioni previste da trattati e accordi internazionali.
    Non sono infine  previste  limitazioni in ordine ad operazioni con soggetti Ue o importazioni.
     
    Restano ferme le altre esclusioni già previste per i minimi .
     
     
     

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