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Nuovo regime forfettario : agevolazioni contributive

  • di Luigi Mondardini

    La legge di stabilità 2015 ha introdotto un nuovo regi­me fiscale , che prevede agevolazioni contributive.
     
    Il regime agevolato per gli autonomi è  destinato agli esercenti attività d’impresa, di arte o profes­sione in forma individuale. Ed è efficace a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014, ossia dall’1.1.2015.
     
    L’agevolazione contributiva contemplata dalla L. 190/2014 può essere utilizzata solo al ricorrere di determinate condizioni. In particolare, il suo utilizzo è limitato ai soli imprenditori individuali (con esclusione dei lavoratori autonomi iscritti, a fini previ­denziali, alla Gestione separata INPS ex L. 335/95, oppure alle Casse professionali private) che, possedendo tutte le caratteristiche necessarie, applichino il nuovo regime agevolato.
     
    L’agevolazione consente di determinare i contributi dovuti applicando le aliquote contributive previste per le Gestioni degli artigiani e commercianti sul reddito d’impresa dichiarato, senza considerare il livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento di tali contributi, ai sensi dell’art. 1 co. 3 della L. 233/90 (c.d. “contributi fissi”).
     
    Per l’accredito della contribuzione, trova applicazione la disposizione di cui all’art. 2 co. 29 della L. 335/95, dettata con riferimento alla Gestione separata INPS; in  forza di tale norma, il pagamento di un importo pari al contributo calcolato (con le aliquote pre­viste per le Gestioni artigiani e commercianti) sul minimale di reddito (per il 2015, pari a 15.548,00 euro), attribuisce il diritto all’accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento. 
    Al contrario, nel caso di versamento di un contributo inferiore a quello corrispondente a detto minimale, i mesi accreditati sono proporzionalmente ridotti.
     
    Il  presupposto fondamentale per applicare l’agevolazione contributiva è la fruizio­ne del regime agevolato ai fini reddituali; pertanto  nell’ipotesi in cui detto regime cessi (volontaria­mente, a seguito di esercizio dell’opzione per il regime ordinario, oppure involontariamente, per la perdita dei requisiti d’accesso o la verifica di una delle cause ostative) anche l’agevolazione contributiva viene meno a partire dall’anno successivo a quello in cui si verifica l’evento (opzione o fuoriuscita).
     
    Qualora il regime cessi per effetto dell’accertamento, da parte dell’Agenzia delle Entrate, della sua illegittima fruizione, l’agevolazione contributiva viene meno retroattivamente, a partire dall’anno per il quale è stata accertata l’assenza dei presupposti per il nuovo regime agevolato.
     
    La cessazione dell’agevolazione determina ai fini previdenziali, l’applicazione della disciplina ordinaria in materia di determinazione e di versamento del contributo dovuto; in ogni caso, l’impossibilità di fruire nuovamente dell’agevolazione contributiva, ancorché il me­desimo contribuente, riacquisiti i requisiti necessari, applichi nuovamente il regime agevo­lato ai fini reddituali.
     
    Optando per l’agevolazione contributiva in esame, sono precluse le ordinarie riduzioni a favore di coadiuvanti e coadiutori di età inferiore a 21 anni che prestino attività nell’ambito di imprese che aderiscono al regime agevolato, ai quali spetterebbe una riduzione dell’aliquota con­ributiva del 3%; ed inoltre soggetti (imprenditore e familiari collaboratori) già pensionati presso le Gestioni dell’INPS e con più di 65 anni di età, ai quali sarebbe applicabile una riduzione del 50% dei contributi dovuti.
     
    L’agevolazione contributiva è opzionale e accessibile esclusivamente previa domanda da tra­smettere all’INPS. 
     
    I soggetti  già esercenti attività d’impresa alla data dell’1.1.2015 , hanno l’onere di compilare a pena di decadenza, entro il 28 febbraio dell’anno per il quale intendono usufruire del regime agevolato (il termine va rispettato anche nei casi in cui lo stesso cada di sabato, come nel 2015, o di giorno festivo, posto che non sembra applicabile a questa ipotesi il differimento automatico al primo giorno lavorativo successivo), il modello telematico appositamente predisposto all’interno del Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti sul sito Internet dell’INPS, oppure, per coloro che, pur esercitando attività d’impresa, non risultino ancora titolari di posizione attiva presso le Gestioni autonome dell’INPS, il modello cartaceo allegato alla circ. 10.2.2015 n. 29, da consegnare alla sede INPS competente.
     
    Se la domanda è presentata oltre detto termine, l’accesso all’agevolazione è precluso per l’anno in corso e dovrà essere ripresentata una nuova domanda entro il 28 febbraio dell’anno successivo; in tal caso, l’agevolazione sarà concessa dal primo gennaio del relativo anno, sempreché il richie­dente permanga in possesso dei requisiti di legge.
     
    I soggetti che intraprendono una nuova attività d’impresa dall’1.1.2015 aderendo al regime age­volato, per utilizzare l’agevolazione contributiva, devono presentare la domanda in via telematica accedendo al Cassetto previdenziale per Artigiani e Com­mer­cianti sul sito Internet dell’INPS, con la massima tempestività rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscri­zione alla Gestione previdenziale INPS.
     
    Il versamento dei contributi determinati in forza dell’agevolazione sopra indicata è effettuato in acconto e a saldo, alle medesime scadenze previste per le somme dovute in base al modello UNICO.
     
    Inoltre, alle scadenze previste per il pagamento degli acconti, occorre versare anche la contri­buzione di maternità di 7,44 euro, in due rate di pari importo (3,72 euro).
     

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