La percentuale di deducibilità delle spese relative agli autoveicoli è stata ridotta al 20% a partire dal 2013.
Per i professionisti l’importo deducibile nella misura suindicata , va inserito nel rigo RE19, colonna 4, di UNICO 2014.
Più vantaggiosa la posizione di chi si avvale del regime dei minimi che può continuare a dedurre il 50% dei costi.
I soggetti che si avvalgono del regime delle nuove iniziative produttive applicano, invece, le regole ordinarie.
La nuova percentuale di deducibilità stata introdotta con la legge di stabilità 2013, riducendo al 20%, a partire dal 2013, la percentuale di deducibilità delle spese relative agli autoveicoli utilizzati nell’esercizio di arti e professioni.
Chi si avvale del regime dei minimi può invece continuare a dedurre il 50% dei costi.
Per quanto riguarda il costo di acquisto , il canone di leasing o di noleggio degli autoveicoli , la deducibilità ammessa è riservata parzialmente a un solo veicolo per gli esercenti arti o professioni in forma individuale ovvero a un veicolo per ciascun socio o associato, in caso di esercizio dell’attività in forma associata (società semplice o associazione professionale).
Oltre al limite relativo alla percentuale di deducibilità , sussiste anche un tetto riferito al costo e stabilito ormai da svariati anni.
Infatti il costo d’acquisto fiscalmente riconosciuto è ammesso in deduzione per quote di ammortamento determinate in base ai coefficienti ministeriali del D.M. 31 dicembre 1988 ed è assunto entro il limite massimo , pari rispettivamente a: 18.075,99 euro per le autovetture e gli autocaravan; 4.131,66 euro per i motocicli; 2.065,83 euro per i ciclomotori.
Nel caso di leasing non si tiene conto dell’ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo che eccede i limiti indicati.
In caso di locazione e di noleggio i limiti sono: di 3.615,20 euro per le autovetture e gli autocaravan, di 774,69 euro per i motocicli e di 413,17 euro per i ciclomotori.
I limiti sono riferiti a un periodo di utilizzo dei beni pari a dodici mesi; conseguentemente ove il contratto inizi nel corso del periodo di imposta, dovrà effettuarsi il ragguaglio dei limiti stessi.
In caso di cessione la plusvalenza o la minusvalenza rileva nella stessa proporzione esistente tra l’ammontare dell’ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato; pertanto la minore quota di ammortamento deducibile a partire dal 2013 comporterà la riduzione della plusvalenza o minusvalenza realizzate.
I contribuenti minimi godono di alcuni vantaggi; come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 7/E del 2008, deducono le spese sostenute - in caso di acquisto in proprietà o di locazione, anche finanziaria - per i beni a deducibilità limitata, quali le auto, in base al principio di cassa e nella misura del 50% del corrispettivo pagato.
Inoltre non si applicano i tetti massimi relativi al costo di acquisto, il quale si potrà dedurre integralmente nell’anno di acquisto al posto dell’ammortamento.
Tuttavia occorre rispettare le condizioni per l’applicabilità del regime dei minimi, tra cui quella di non aver effettuato, nel triennio precedente, acquisti di beni strumentali eccedenti 15.000 euro , sempre considerando, per i beni promiscui, solo il 50% dei corrispettivi.