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Regime forfettario con alcune modifiche

  • di Luigi Mondardini

    Il regime forfetario è oggetto di alcune modifiche ad opera della Finanziaria 2016.

    Il regime in esame è un regime naturale, applicabile anche ai soggetti già in attività; è comunque consentita l’opzione per l’applicazione del regime ordinario, con vincolo minimo triennale.

    Il regime dei minimi viene a cessare dal 1.1.2016 , restando  comunque in vigore fino alla relativa scadenza naturale, ossia al termine del quinquennio dall’inizio attività o al compimento del 35° anno di età, sia per coloro che già lo applicavano, sia per coloro che, avendone i requisiti, iniziano l’attività entro la fine del 2015.

    Coloro che intendono intraprendere una “nuova” attività, possono quindi  iniziarla entro la fine del 2015 con il regime dei minimi che proseguirà fino alla scadenza naturale oppure  attendere il 2016 adottando il regime forfetario “start up” per il quale è prevista l’imposta sostitutiva al 5%.

    Possono accedere al regime forfetario le persone fisiche esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo che nell’anno precedente presentano i seguenti requisiti:

    -        ricavi conseguiti / compensi percepiti, ragguagliati ad anno, non superiori a quelli individuati nell’apposita Tabella  in relazione all’attività esercitata in base al codice attività (limite compreso tra € 30.000 e 50.000 in luogo del precedente compreso tra € 15.000 ed € 40.000).

    -        spese sostenute per l’impiego di lavoratori non superiori a € 5.000 lordi annui a titolo di lavoro dipendente, co.co.pro., lavoro accessorio, associazione in partecipazione, lavoro prestato dai familiari dell’imprenditore ex art. 60, TUIR.

    -        costo complessivo dei beni strumentali al 31.12, al lordo dell’ammortamento, non superiore a € 20.000. AI fine del computo del valore dei beni strumentali non si considerano quelli di costo pari o inferiore a € 516,46 mentre si considerano al 50% quelli ad uso promiscuo (autovettura, telefono cellulare, altri beni utilizzati promiscuamente). Per i beni in locazione / comodato si considera il valore normale. Per i beni in leasing rileva il costo sostenuto dalla società concedente. I beni immobili non hanno comunque rilevanza, qualsiasi sia il titolo di possesso.

    Per i soggetti già in attività le condizioni di accesso dal 2016 vanno verificate nel 2015 e successivamente anno per anno. In caso di inizio dell’attività si ritiene possibile utilizzare il regime forfetario a prescindere dai ricavi / compensi percepiti nell’anno di inizio.

    Ai fini dell’adozione del nuovo regime è irrilevante l’età del contribuente con la conseguenza che lo stesso può essere applicato finché permangono i requisiti richiesti. Inoltre, per il regime in esame non è previsto alcun limite di durata.

    Il regime in esame non può essere adottato dai soggetti che:

    -        si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari ai fini della determinazione del reddito;

    -        non sono residenti. Il regime è comunque applicabile dai soggetti residenti in uno Stato UE / SEE qualora producano in Italia almeno il 75% del reddito;

    -        in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati / porzioni di fabbricato, di terreni edificabili ovvero di mezzi di trasporto nuovi nei confronti di soggetti UE;

    -        contemporaneamente all’esercizio dell’attività, partecipano a società di persone / associazioni professionali / srl trasparenti;

    -        nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente / assimilato ex artt. 49 e 50, TUIR (compreso il reddito da pensione) eccedenti € 30.000.

    Va evidenziato che  è stata eliminata la precedente previsione in base alla quale il reddito d’impresa / lavoro autonomo doveva risultare prevalente rispetto a quello di lavoro dipendente / assimilato.

    La condizione in esame era ricompresa tra i requisiti d’accesso al regime, mentre ora rientra tra le ipotesi di esclusione. La stessa, per espressa disposizione, continua a dover essere verificata nell’anno precedente;  è confermata la regola in base alla quale la condizione in esame non va verificata nel caso in cui il rapporto di lavoro è cessato.

    I soggetti che intraprendono una nuova attività per i primi 5 anni beneficiano dell’aliquota dell’imposta sostitutiva in misura pari al 5% (in luogo del 15%).

    Non è più prevista la riduzione del reddito di 1/3. A differenza del regime dei minimi la durata quinquennale non può essere prolungata fino al 35° anno di età del contribuente.

    Per beneficiare dell’aliquota ridotta è necessaria la sussistenza dei seguenti requisiti, analoghi a quelli stabiliti per il regime dei minimi, ossia:

    -        il contribuente non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;

    -        l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente / autonomo, escluso il caso in cui la stessa costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio dell’arte / professione;

    -        qualora l’attività sia il proseguimento di un’attività esercitata da un altro soggetto, l’ammontare dei ricavi / compensi del periodo d’imposta precedente non sia superiore ai limiti di ricavi / compensi previsti per il regime forfetario.

    Con una disposizione transitoria, l’applicazione dell’imposta sostitutiva con l’aliquota ridotta del 5% è riconosciuta per il 2016 – 2019 anche ai soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2015 adottando il regime forfetario.

    In merito al regime previdenziale applicabile ai soggetti in esame, il “nuovo” comma 77 dispone che il reddito forfetario costituisce base imponibile ai fini previdenziali sul quale va applicata la contribuzione ridotta del 35%.

    In precedenza l’agevolazione consisteva nella non applicazione del minimale contributivo di cui alla Legge n. 233/90. È confermata la regola in base alla quale la riduzione contributiva si riflette sull’accredito dei contributi.

     

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