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Carta carburante: attenzione alla corretta compilazione

  • di Luigi Mondardini

    L’imprenditore o professionista che utilizza autoveicoli nella propria attività aziendale/professionale deve compilare la carta carburante e non può chiedere l’emissione della fattura.

    La carta carburante ( scheda carburanti) è sempre stato il documento necessario per giustificare gli acquisti di carburante per autotrazione presso i distributori stradali e consentire la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto e la deduzione fiscale del costo dal reddito di imprese e professionisti.
    Tali schede devono essere conformi al modello allegato al DPR n. 444/1997 e  le annotazioni sulle schede carburanti sono sostitutive della fattura di acquisto ai fini IVA, così come prevista dall’articolo 22 del DPR n. 633/1972.
     
    La scheda carburanti  può essere mensile o trimestrale; la  scelta della periodicità è indipendente dalla periodicità della liquidazione IVA. Pertanto, a titolo di esempio, un contribuente con liquidazione IVA trimestrale può istituire una scheda carburanti mensile o viceversa.
     
    La scheda carburanti deve essere riferita ai veicoli intestati al contribuente soggetto passivo IVA ed anche a ai veicoli posseduti dal contribuente soggetto passivo IVA, ad esempio a titolo di leasing, noleggio, comodato, ecc. Il titolo di possesso deve essere adeguatamente documentato; pertanto si consiglia la stipulazione di un contratto quale ad  esempio il contratto di comodato per iscritto.
     
    Con riferimento agli estremi di individuazione del veicolo è necessario riportare sulla scheda carburanti  la marca dell’autoveicolo (es. Fiat ),  il modello (Fiat 500),   la targa o il numero di telaio.
    Si evidenzia che, per i veicoli non ancora immatricolati o per loro natura privi di targa, quali, ad esempio, i carrelli e le macchine operatrici, è possibile indicare, in luogo della targa, il numero di matricola (numero di telaio) apposto dalla casa costruttrice.
     
    Nel momento del rifornimento è necessario indicare sulla scheda carburante quanto segue:
    - la data del rifornimento
    - il prezzo pagato, comprensivo di IVA
    - i dati del gestore dell’impianto di distribuzione (anche tramite apposizione di apposito timbro)
    - la firma dell’addetto all’impianto di distribuzione che ha materialmente effettuato il rifornimento. La scheda priva della firma del gestore dell’impianto di rifornimento viola un elemento essenziale per la legittima detrazione dell’imposta sul valore aggiunto.
     
    Si evidenzia che vanno considerate valide anche le sottoscrizioni fatte dal gestore con una semplice sigla e non con la firma per esteso, perché questa non è espressamente richiesta. Inoltre, la presenza del timbro identificativo del gestore con i dati rilevanti e la sigla stessa costituiscono già comprovante indizio del soggetto da cui proviene la compilazione e, in ogni caso, il contribuente non è tenuto ad imporre a nessuno il modo con cui apporre la propria sottoscrizione.
     
    Registrazione. Le schede carburanti vanno registrate sul registro IVA acquisti entro gli ordinari termini di registrazione delle fatture d’acquisto. Dalla registrazione deve risultare  il numero progressivo di registrazione (protocollo delle fatture d’acquisto);  il mese o trimestre a cui si riferisce la scheda;  l’imponibile e l’imposta, ottenuta tramite la procedura di scorporo.
     
    Si evidenzia, infine, che è, inoltre, obbligatorio per le imprese e non per i professionisti, riportare sulla scheda benzina il numero di Km che risultano a fine mese o trimestre dal contachilometri del veicolo.
     
    In assenza del dispositivo contachilometri (es. imbarcazioni), è possibile riportare sulla scheda carburanti altra indicazione dalla quale sia possibile risalire all’effettivo impiego del veicolo (es. numero di ore di moto rilevabile da apposito contatore).
    Quanto sopra è un obbligo che è stato introdotto per permettere all’Amministrazione finanziaria di verificare la coerenza tra il numero di Km percorsi e i costi annotati sulla scheda.
     
    Si riepilogano, di seguito, le annotazioni obbligatorie per la corretta compilazione della scheda carburante: 
     
    - dati dell’impresa: è  necessario indicare  ditta (per le imprese individuali), ragione o denominazione sociale (per le società), nome e cognome (per i professionisti);
    - indirizzo; domicilio fiscale; partita IVA; per i soggetti residenti all’estero la stabile organizzazione situata in Italia. Qualora il soggetto non residente abbia nominato in Italia un rappresentante fiscale, sarà necessario indicare i dati dettagliati sia del soggetto residente all’estero, sia del suo rappresentante fiscale in Italia.Se l’acquisto è effettuato dai dipendenti dell’impresa che utilizzano la propria autovettura per conto del datore di lavoro, è necessario indicare sia i dati dell’impresa (datore di lavoro), sia quelli del dipendente intestatario del veicolo.
    - Dati del veicolo : la marca dell’autoveicolo;il modello );la targa o il numero di telaio.
    - Rifornimenti: la data dell’acquisto; il prezzo pagato (comprensivo di IVA); il nome e cognome, denominazione o ragione sociale dell’esercente e l’ubicazione dell’impianto di distribuzione (tali dati possono essere indicati tramite apposizione di apposito timbro).
    - La firma (si consiglia per esteso) dell’addetto che effettua materialmente il rifornimento.
    - Chilometri percorsi: A fine mese o trimestre, a seconda della periodicità della scheda carburanti adottata,  è possibile riportare sulla scheda carburanti altra indicazione dalla quale sia possibile risalire all’effettivo impiego del veicolo (es. numero di ore di moto rilevabile da apposito conta-ore).
     
     
    LE CARTE CARBURANTI RIPORTANTI OPERAZIONI INESISTENTI. Una delle novità più rilevanti introdotte dal DL 138/2011 riguarda  l’estensione indiscriminata del reato a seguito dell’abolizione di un importo minimo per determinare la violazione penale . 
    Ciò significa, in sostanza, che qualunque documento falso, anche per importi modesti, utilizzati dal contribuente a partire dal 17/9/2011 porta alla violazione penale con una pena prevista che va da un anno e sei mesi a sei anni.
    Si evidenzia che potrà far scattare il reato di utilizzo di fatture false qualunque tipo di documento contabile, comprese le carte carburanti contenenti false annotazioni di rifornimenti di carburante.
     
    Sull’argomento si è espressa anche la Corte di Cassazione, la cui Terza Sezione Penale,con la sentenza n. 912 depositata il 13/01/2012, ha qualificato come dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, e quindi penalmente rilevante, la condotta del contribuente che utilizzi schede carburante false, al fine di evadere le imposte sui redditi e l’IVA.
    Nel caso specifico i verificatori hanno rilevato un consumo medio dell’autoveicolo di 1,73 chilometri per litro di gasolio mentre la casa costruttrice dichiarava un consumo di circa 15 chilometri per litro.
     
    In aggiunta alcuni rifornimenti risultavano essere stati eseguiti in giornate nelle quali i distributori erano chiusi ed i gestori degli impianti di distribuzione hanno disconosciuto le firme di convalida, nonché la calligrafia relativa alle altre indicazioni riportate sulle schede carburanti contestate.
     

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