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Accesso al nuovo regime con beni strumentali fino a 20.000 Euro

  • di Luigi Mondardini

    E’ la soglia relativa al costo dei beni strumentali per accedere al nuovo regime forfettario .

    Uno dei requisiti da verificare per l’accesso al nuovo regime o per restare  nello stesso riguarda il valore complessivo  dei beni strumentali esistenti alla data di chiusura del precedente periodo d'imposta che non deve essere superiore a 20.000 euro. Il costo  complessivo dei beni strumentali al 31.12 va considerato  al lordo dell’ammortamento.
     
    Sono esclusi dal computo del valore i beni strumentali  di costo pari o inferiore a € 516,46, mentre si considerano al 50% quelli a uso promiscuo tipo le autovetture e altri beni utilizzati promiscuamente.
     
    Per i beni utilizzati in forza di un contratto di locazione o in comodato si considera il valore normale.
     
    Viceversa gli immobili non hanno alcuna incidenza a prescindere dal  titolo di possesso.
     
    Ai fini della verifica del parametro richiesto (massimo 20.0000 Euro) , non assumono rilevanza  gli oneri pluriennali, le spese relative a più esercizi e anche l’avviamento.
     
    Per definire il  valore dei beni il riferimento principale è il “costo”  dove  per  quelli acquistati a titolo di proprietà si intende il costo storico di acquisto; per quelli in leasing , il costo sostenuto dal concedente. 
     
    Nel caso della  locazione operativa, noleggio o comodato va fatto riferimento al valore normale secondo i criteri di cui all'articolo 9 del Tuir, vale a dire  il prezzo o il corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.
     
    Per quanto concerne l’utilizzo promiscuo dei beni strumentali e cioè sia per l'esercizio d'impresa, dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del contribuente, è prevista  una quota del 50%  del parametro nel conteggio  del limite in esame.
     
    Infine non rilevano i beni immobili a qualunque titolo acquisiti e utilizzati nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione, a differenza di quanto accadeva nel regime dei minimi dove si assumevano  ai fini del superamento del limite/soglia i canoni corrisposti nel triennio precedente.
     

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