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Regime forfettario e contribuzione

  • di Luigi Mondardini

    L’ INPS ha fornito chiarimenti in merito all’agevolazione prevista dal nuovo regime fiscale agevolato.

    Si tratta delle disposizioni ai fini della determinazione dei contributi previdenziali dovuti dagli imprenditori individuali alle Gestioni artigiani e commercianti dell’INPS.
     
    L’agevolazione consente di determinare i contributi dovuti  applicando le aliquote contributive previste per le Gestioni degli artigiani e commercianti sul reddito dichiarato senza considerare il livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi dall’art. 1 comma 3 della L. n. 233/1990; pertanto il contribuente non è obbligato a versare la c.d. quota fissa.
     
    Nel caso di versamento di un contributo inferiore a quello corrispondente al  minimale, i mesi accreditati sono  proporzionalmente ridotti.
     
    Condizione necessaria per l’applicazione dell’agevolazione contributiva è che l’imprenditore fruisca del regime forfetario di determinazione del reddito.
     
    Al venir meno del  regime forfetario, volontariamente, a seguito di esercizio dell’opzione per il regime ordinario, involontariamente, per la perdita dei requisiti d’accesso, oppure per effetto di un accertamento, da parte dell’Agenzia, di un’illegittima fruizione del regime, anche l’agevolazione contributiva viene meno a partire dall’anno successivo a quello in cui si verifica l’evento.
     
    La cessazione comporta  ai fini previdenziali, l’applicazione del regime ordinario di determinazione e di versamento del contributo dovuto a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo.
    Tuttavia se risulta che il  regime è stato illegittimamente applicato per carenza dei requisiti, l’agevolazione contributiva cessa fin dall’inizio  con ripristino dell’imposizione contributiva ordinaria a partire dall’anno nel quale era stata inizialmente registrata l’adesione al regime forfetario.
     
    E’ vietata la possibilità di fruire nuovamente dell’agevolazione contributiva, anche qualora il medesimo contribuente, riacquisendo i requisiti necessari, applichi nuovamente  regime forfetario.
     
    L’opzione per l’agevolazione contributiva preclude le  ordinarie riduzioni a favore di :
    - coadiuvanti e coadiutori di età inferiore a 21 anni, che prestano attività nell’ambito di imprese che aderiscono al regime agevolato, ai quali  spetterebbe una riduzione dell’aliquota contributiva del 3%; 
    - soggetti (imprenditore e familiari collaboratori) già pensionati presso le Gestioni dell’INPS e con più di 65 anni di età ai quali  sarebbe applicabile una riduzione del 50% dei contributi dovuti.
     
    Il regime è opzionale e accessibile esclusivamente a domanda. Per fruire dell’agevolazione contributiva, i soggetti già esercenti attività d’impresa alla data del primo gennaio 2015 devono compilare il modello telematico appositamente predisposto all’interno del Cassetto per Artigiani e Commercianti sul sito dell’INPS, entro il 28 febbraio dell’anno per il quale intendono usufruire del regime agevolato, a pena di decadenza.
     
    Se la domanda è presentata oltre detto termine, l’accesso all’agevolazione è precluso per l’anno in corso e dovrà essere ripresentata una nuova domanda entro il 28 febbraio dell’anno successivo; in tal caso, l’agevolazione sarà concessa dal primo gennaio del relativo anno, sempreché il richiedente permanga in possesso dei requisiti di legge.
     
    I soggetti che intraprendono una nuova attività d’impresa dal primo gennaio 2015 aderendo al regime forfetario, ai fini dell’agevolazione contributiva, devono presentare la domanda telematica. 
     
    Non viene individuato un termine preciso poiché la circolare indica che la domanda va presentata “con la massima tempestività rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla gestione previdenziale”.
     
    Si ricorda che il  versamento dei contributi è effettuato in acconto e a saldo, alle medesime scadenze previste per le somme dovute in base ad UNICO. Inoltre, alle scadenze previste per il pagamento degli acconti, occorre versare anche la contribuzione di maternità in due rate uguali, pari a 3,72 euro.
     

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