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Minimi: la gestione dell’aumento dell’IVA in caso di fuoriuscita dal regime agevolato

  • di Luigi Mondardini

    L’incremento dell’aliquota ordinaria Iva dal 21% al 22%, a partire dal 1° ottobre 2013, potrebbe interessare anche i contribuenti minimi e di conseguenza, si vedono costretti ad applicare le regole ordinarie ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per tutto il periodo d'imposta.

    Particolare attenzione va posta, dunque al momento in cui scatta la  decadenza dal regime agevolato e alle implicazione derivanti dall’aumento dell’aliquota Iva.

    La normativa dispone che “il regime dei contribuenti minimi cessa di avere applicazione dall’anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di cui al comma 96 ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al comma 99. Il regime cessa di avere applicazione dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti superano il limite di cui al comma 96, lettera a), numero 1), di oltre il 50 per cento”.

    In base a quanto letteralmente previsto dalla norma occorre distinguere due situazioni: mentre al verificarsi di determinate condizioni la fuoriuscita dal regime avviene dall’anno successivo a quello in cui si verifica la causa di decadenza, viceversa al verificarsi della condizione di superamento della  soglia dei ricavi o compensi pari a euro 30.000,00 per più del 50%, la decadenza avviene nel medesimo periodo in cui si manifesta la causa di decadenza. Il cambio di regime in corso d’anno rende necessario valutare le operazioni che precedono la  fuoriuscita dal regime e quelle successive alla  fuoriuscita dal regime.

    Per quanto riguarda la prima fattispecie è importante sottolineare che , in caso di fuoriuscita dal regime dei minimi in corso d’anno,  “sarà dovuta l’imposta sul valore aggiunto relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate nell’intero anno solare, determinata mediante scorporo ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 per la frazione d’anno antecedente il superamento del predetto limite o la corresponsione dei predetti compensi, salvo il diritto alla detrazione dell’imposta sugli acquisti relativi al medesimo periodo”.

    In sostanza, qualora la decadenza del regime sia avvenuta entro il 30 settembre 2013, lo scorporo dei corrispettivi avverrà applicando l’aliquota Iva del 21%. Qualora, invece, la decadenza in corso d’anno dal regime avvenga successivamente al 1° ottobre 2013, per determinare l’aliquota da applicare per lo scorporo del corrispettivo si dovrà verificare il momento impositivo.

    Per la determinazione del momento impositivo, come noto, dovrà farsi riferimento all’art. 6, D.P.R. 633/1972.

    In tal senso, per le prestazioni di servizi sarà rilevante il momento di emissione della fattura. Nel caso in cui la fattura sia stata emessa entro il 30 settembre 2013 l’operazione sconterà l’aliquota Iva del 21%. Per le operazioni il cui momento impositivo si verificherà a partire dal 1° ottobre 2013 si applicherà l’aliquota Iva del 22%.

    Per quanto riguarda, invece, le cessioni di beni le operazioni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano mobili.

     

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