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Anche per i contribuenti minimi è tempo di acconto.

  • di Luigi Mondardini

    Il 1° dicembre è previsto il versamento dell’acconto anche per i contribuenti minimi.

    I contribuenti che sia nel 2013 che nel 2014 hanno applicano il regime dei minimi devono provvedere al versamento del secondo acconto dell’imposta sostitutiva del 5% con le stesse modalità previste per l’Irpef. 
     
    I soggetti che hanno applicato il “nuovo” regime dei minimi nel 2013 continuando ad applicarlo nel 2014, versano l’acconto dell’imposta sostitutiva del 5%, con le stesse modalità previste per l’Irpef.
    Per i contribuenti minimi la seconda/unica rata d’acconto 2014 deve, quindi, essere determinata applicando la misura del 100% a quanto indicato a rigo LM14 del mod. UNICO 2014 PF e sottraendo l’importo versato a titolo di prima rata. 
     
    Si ricorda che nessun versamento è dovuto se nel rigo LM14 di Unico 2014 è stata evidenziata un’imposta pari a zero ovvero pari o inferiore a 51 euro.
    Se l’imposta è compresa tra 52 e 257 euro, l’acconto può essere interamente versato in unica soluzione entro il 1° dicembre.
    Infine se l’imposta è pari o superiore a 258 euro il secondo acconto è dovuto nella misura del 60 per cento. 
     
    Nel caso in cui il contribuente abbia nel 2013  applicato il regime dei minimi, ma poi dal 2014 sia uscito da tale regime , passando al regime degli ex minimi o a quello ordinario, con l’applicazione di un'imposta ordinaria, non è prevista alcuna  disciplina specifica.
     
    Per coloro che nel 2014 hanno iniziato l’attività adottando il regime dei nuovi minimi, non è previsto il versamento di acconti. 
     
    In pratica per chi  inizia  l'attività nel 2014 avvalendosi del regime dei minimi,  non vi è alcun debito per la seconda rata dell'acconto,  non essendo presente un dato storico di riferimento dell'anno precedente; pertanto non vi è la  base di calcolo per il versamento della seconda rata di acconto.
     
     
     

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