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Disciplina degli acquisti intracomunitari per i forfettari

  • di Luigi Mondardini

    I contribuenti che adottano il nuovo regime forfettario non esercitano la rivalsa dell’imposta .

    Tale condizione vale per le operazioni nazionali. Pertanto dette  operazioni  non danno origine ad alcun addebito dell'Iva a titolo di rivalsa e, conseguentemente, viene meno il diritto alla detrazione della stessa sugli acquisti effettuati.
     
    Per quanto riguarda le cessioni intracomunitarie,le stesse  sono  assimilate alle cessioni interne senza diritto alla rivalsa e nell'altro Stato membro non si configura un acquisto intracomunitario.
     
    In tal caso, il cedente nazionale deve indicare sulla fattura emessa nei confronti dell'operatore comunitario che l'operazione è soggetta al regime forfettario, e pertanto non costituisce cessione intracomunitaria, ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis del citato decreto legge. 
     
    Per gli  acquisti di beni intracomunitari occorre verificare l’ammontare:  fino alla soglia di 10.000 euro annui, sono considerati non soggetti ad Iva nel Paese di destinazione e rimangono assoggettati a tassazione nel Paese di provenienza, conformemente.
    Al superamento della citata soglia annua i soggetti operanti nel regime devono integrare la fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta che deve essere versata. 
     
    Per i servizi generici, ai fini della territorialità , nel regime forfettario trovano applicazione le regole dell'articolo 7-ter D.P.R. 633/1972. Pertanto nel caso di effettuazione di servizi andrà emessa  fattura senza addebito d'imposta e in caso di servizi ricevuti  e rilevanti in Italia  si procederà  ad integrazione o autofatturazione con versamento dell’Iva. 
     
    Per i servizi in deroga, disciplinati dagli articoli successivi al 7-ter,  valgono le stesse considerazioni previste sui servizi generici. 
     
     
     
     
     

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