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Nuovo regime dei minimi: la scelta è sanabile

  • di Luigi Mondardini

    Risoluzione 67/E del 23 Luglio 2015: modalità per la correzione degli errori nella scelta del regime dei minimi.

    L’Amministrazione Finanziaria affronta il caso dei  contribuenti  che hanno iniziato  una nuova attività nel 2015 , entro il 28 febbraio 2015, prima dell’entrata in vigore della norma che concedeva la possibilità di optare per il regime dei minimi , entrata in vigore il 1° Marzo 2015. 
     
    Per costoro ne era derivata l’impossibilità di esercitare la facoltà per l’accesso al regime dei minimi nel momento in cui hanno presentato la dichiarazione di inizio attività; infatti non era possibile dal punto di vista legislativo. 
     
    Secondo le indicazioni dell’Agenzia è possibile rettificare la situazione apportando  le opportune rettifiche dei documenti emessi con addebito dell’imposta:
    - entro trenta giorni dalla pubblicazione della risoluzione  
    - o entro la prima liquidazione Iva successiva, se la stessa scade dopo tale termine. 
    In pratica si dovranno effettuare le correzioni  entro il 22 Agosto, o entro la data della prima liquidazione se successiva al 22 Agosto e precisamente:
     
    a) operazioni attive: si dovrà emettere nota di variazione (da conservare, senza obbligo di registrazione ai fini Iva) per correggere l’attribuzione dell’Iva in rivalsa al cessionario o committente. Costui , a sua volta, dovrà registrare la nota di variazione, salvo il suo diritto alla restituzione dell’importo pagato al cedente o prestatore. 
    b) Inoltre, andrà effettuata la variazione in aumento dell’Iva sugli acquisti detratta nel primo trimestre. 
    c) Infine, sarà possibile chiedere a rimborso l’eventuale eccedenza di imposta versata e non dovuta.
     
    Nel caso poi il contribuente abbia  effettuato la comunicazione di inizio attività senza barrare la casella relativa alla scelta del regime dei minimi, ma poi abbia  comunque emesso le fatture con la corretta indicazione per l’applicazione del regime dei minimi, ciò che conta è il comportamento concludente, che  sta ad indicare l’intenzione del contribuente di voler applicare il regime agevolato  e quindi le fatture emesse non presentano addebito di Iva.
     
    In  definitiva una eventuale omissione nel modello di inizio attività non preclude l’accesso al regime di vantaggio.
     
    Tuttavia, il contribuente deve attivarsi per sanare l’errore:  se entro 30 giorni il contribuente corregge l’omissione con un nuovo modello AA9 non verrà irrogata alcuna sanzione; se la correzione avviene successivamente è applicabile una sanzione minima di 516 euro. 
     
    Per coloro  che hanno  aperto la partita Iva successivamente all’entrata in vigore della proroga  del regime agevolato ,  dopo il 1° Marzo 2015,  e non hanno esercitato l’opzione per detto regime e inoltre  hanno   emesso fatture applicando l’IVA, è possibile una sorta di sanatoria purché siano  emesse le note di variazione dell’Iva erroneamente addebitata ed non si sia  proceduto a detrarre l’IVA nella liquidazione periodica. 
    Con la detrazione dell’IVA la scelta è definitiva, senza dunque possibilità di correzioni. 
     
    Infine chi avesse optato per il nuovo regime forfettario in luogo del prorogato regime dei minimi, dovrà apportare correzioni alla dicitura in fattura entro il termine di presentazione della dichiarazione 2015, ovvero il 30.09.2016.
     

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