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Il nuovo regime dei forfettari alla prova degli acconti

  • di Luigi Mondardini

    Il 2015 costituisce il primo anno di applicazione del regime agevolato

    Per coloro che nel 2015 applicano il regime forfettario , il  calcolo dell’acconto 2015 varia quindi sulla base della situazione specifica del contribuente.
     
    Per  i contribuenti forfettari il reddito di lavoro autonomo/impresa è assoggettato a un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali in misura pari al 15%. 
     
    L’acconto non è dovuto se l’imposta dovuta sia pari o inferiore a € 51,6. Al contrario l’acconto si versa in unica soluzione, qualora l’imposta dovuta sia superiore ad € 51,65 ma non a €257,51. 
    In tal caso l’acconto è dovuto nella misura del 100%, da versare entro il 30 novembre. 
     
    Infine l’acconto è dovuto in due rate, qualora l’imposta dovuta sia superiore a € 257,51 e precisamente:
    - 40% entro il 16/6 (16/7 con maggiorazione dello 0,40%); 
    - 60% entro il 30 novembre. 
     
    Saldo e primo acconto sono rateizzabili. 
     
    Il pagamento degli acconti dell’imposta sostitutiva per i nuovi contribuenti forfetari va effettuato con i codici tributo che dovranno essere istituiti dall’Agenzia delle Entrate. 
     
    L’accesso al regime forfettario può essere avvenuto provenendo da diversi regimi precedentemente adottati:
     
    a) contribuente che proviene dal regime ordinario:
    passando ad un regime con imposta sostitutiva, può valutare l’ipotesi di una determinazione dell’acconto Irpef in via previsionale. Occorre in ogni caso tener conto anche di eventuali altri redditi posseduti dal contribuente che potrebbero aumentare da un anno all’altro. Non si ritiene obbligatorio versare gli acconti dell’imposta sostitutiva del 15%.
     
    b) contribuente che proviene dal regime dei minimi:
     nel 2014 era  soggetto  ad imposta sostitutiva del 5%. Il passaggio di regime comporta un aumento dell’imposta, quindi, dal 5 al 15%, ma si tratta di imposte sostitutive differenti. 
    Il contribuente che versa l’acconto dell’imposta relativa ai contribuenti minimi, con i rispettivi codici tributo, in UNICO 2016 probabilmente non potrà scomputare l’importo dalla nuova imposta sostitutiva, ma dovrà recuperare quanto versato nel quadro RN di UNICO 2016.
     
    c) contribuente che proviene dal regime delle nuove iniziative produttive:
    Non è tenuto  al versamento dell’acconto. Infatti il regime delle nuove iniziative produttive prevede che l’imposta sostitutiva (10%) venga versata unicamente a saldo. 
     
    Le istruzioni del Mod. UNICO 2015 non contengono  precisazioni in merito al comportamento da adottare per i contribuenti forfetari nel 2015.
     

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