I beni materiali strumentali nuovi acquistati dal 15 ottobre possono beneficiare della maggiorazione del 40%
Si tratta dell’incremento del costo di acquisizione,valido ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria (c.d. “super-ammortamenti”).
La misura è riservata ai soggetti titolari di reddito d’impresa e agli esercenti arti e professioni a prescindere regime contabile e fiscale adottato nel caso specifico.
Dal testo attualmente al vaglio del parlamento , la misura dovrebbe competere anche ai soggetti che applicano il regime di vantaggio , vale a dire coloro che hanno aderito al regime nel 2015, o che lo hanno scelto nel 2014 o in anni precedenti e continuano ad applicarlo ancor oggi.
Ai fini della determinazione del reddito da assoggettare all’imposta sostitutiva del 5% tali soggetti applicano il principio di cassa in via generalizzata; conseguentemente il costo per l’acquisto dei beni strumentali non è sottoposto al procedimento di ammortamento, ma risulta “deducibile dal reddito dell’esercizio in cui è avvenuto il pagamento” (art. 4, comma 1, lett. b) del DM 2 gennaio 2008).
Da ciò ne consegue che dal punto di vista letterale non si può, quindi, parlare di “quote di ammortamento” e ciò dovrebbe portare ad escludere l’applicazione dell’agevolazione.
Qualora si aderisse alla interpretazione più estensiva, si avrebbe una particolare situazione per i casi in cui la misura venisse applicata ai veicoli di cui all’art. 164, comma 1, lett. b) del TUIR, per i quali è previsto che siano maggiorati del 40% i limiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento dei predetti beni.
Pertanto anche per le autovetture vale l’incremento del costo di acquisizione del 40%; il limite al costo fiscale (ad esempio, 18.075,99 euro per l’acquisto di autovetture) è incrementato della stessa misura (quindi, 25.306 euro); la percentuale di deducibilità (ad esempio, 20% e 80% per agenti e rappresentanti) resta invariata.
Nel regime di vantaggio , le spese relative ai beni a deducibilità limitata (tra cui, tipicamente, i veicoli ) rilevano nella misura del 50% del relativo corrispettivo, comprensivo dell’IVA.
Alla luce di quanto sopra, ferma la percentuale di deducibilità del 50%, la maggiorazione del 40% dovrebbe applicarsi solo sul corrispettivo di acquisto del veicolo, mentre risulterebbe inoperante l’ulteriore maggiorazione relativa al limite di deducibilità in quanto nessun limite in tal senso è contemplato nel regime di vantaggio.
Poiché la maggiorazione opera rispetto alle imposte sui redditi, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, la stessa non produrrebbe comunque alcun effetto in merito al computo del limite all’acquisto di beni strumentali per l’accesso e la permanenza nel regime, pari a 15.000 euro nel triennio precedente.
A differenza del regime di vantaggio, nessun dubbio sussiste circa l’inapplicabilità dei “super-ammortamenti” ai soggetti che applicano il regime forfetario di cui alla L. 190/2014, i quali non determinano il reddito d’impresa o di lavoro autonomo in modo analitico (con deduzione specifica dei costi inerenti), bensì forfetario, applicando il coefficiente di redditività previsto per la specifica attività ai ricavi o compensi percepiti nel periodo.