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La deducdibilità dei crediti di modesto importo

  • di Luigi Mondardini

    Per i crediti di modesta entità e che risultano scaduti da almeno 6 mesi opera la deducibilità “automatica” delle relative perdite.

    Il credito è considerato di modesta entità se il relativo ammontare non è superiore a € 5.000 per le imprese “di più rilevante dimensione”, ossia quelle con un volume d’affari / ricavi non inferiore a € 100 milioni; € 2.500 per le altre imprese.

    La disposizione in esame non è applicabile ai crediti assistiti da garanzia assicurativa dato che l’inadempimento del creditore non genera una perdita bensì un credito nei confronti dell’assicuratore.

    Il limite di € 2.500 / 5.000 va individuato avendo riguardo al valore nominale del credito, senza tener conto di eventuali svalutazioni civilistiche / fiscali, al corrispettivo stabilito per l’acquisto, qualora la titolarità del credito sia stata acquisita a seguito di un atto traslativo, al valore nominale del credito al netto di quanto incassato, nel caso in cui lo stesso sia stato riscosso parzialmente dal creditore ossia al valore residuo.

    Si ricorda che ai fini del limite va considerata anche l’IVA, a prescindere dalla detraibilità o meno della stessa; inoltre non rilevano gli interessi di mora e gli oneri accessori addebitati al debitore in caso di inadempimento.

    In presenza di più posizioni creditorie nei confronti del medesimo soggetto la verifica del superamento o meno del limite va effettuata avendo riguardo ad ogni singolo credito collegato ad ogni obbligazione posta in essere tra le parti, sempre che le obbligazioni siano riconducibili a rapporti giuridici autonomi.

    Va fatto riferimento al saldo complessivo dei crediti scaduti da almeno 6 mesi al termine del periodo d’imposta, se gli stessi si riferiscono allo stesso rapporto contrattuale come , ad esempio, per i contratti di somministrazione o assicurativi.

    In tal caso occorre verificare quali tra i crediti connessi ad uno stesso rapporto contrattuale sono scaduti da almeno 6 mesi e, qualora la somma dei relativi importi sia inferiore alla soglia, è ammessa la deduzione automatica.

    La perdita su crediti di modesta entità, scaduti da 6 mesi, non è deducibile qualora non imputata a Conto economico. In particolare, se per i crediti di modesta entità in un determinato periodo d’imposta la perdita non è dedotta in detto periodo, nei successivi periodi d’imposta non è necessario effettuare nuovamente la verifica del superamento o meno del limite. Detti crediti potranno essere quindi interamente dedotti, ancorché, sommati ad altri crediti per i quali la modesta entità si sia verificata nel periodo interessato, sia superato il limite di € 2.500 / 5.000.

    Di fatto, quindi, nel 2014 ai fini della verifica della modesta entità non devono essere considerati i crediti per i quali i 6 mesi sono decorsi nel 2013.

    Il verificarsi della condizione temporale (decorso dei 6 mesi) rappresenta il momento a decorrere dal quale la perdita può essere dedotta; tuttavia la stessa non deve necessariamente essere dedotta nell’esercizio in cui si è realizzata la predetta condizione (va comunque tenuto presente il collegamento con la “competenza” ex art. 109, TUIR).

    Di conseguenza, se la perdita, in applicazione dei principi civilistici di redazione del bilancio è imputata in un esercizio successivo a quello in cui si realizza il requisito del decorso dei 6 mesi, la stessa è deducibile nell’esercizio di imputazione a Conto economico; se è imputata in un esercizio precedente a quello in cui si realizza il requisito del decorso dei 6 mesi, la stessa è deducibile in quest’ultimo esercizio.

    L’ipotesi di deducibilità “automatica” delle perdite su crediti in esame è applicabile dal periodo d’imposta in corso al 12.8.2012 e pertanto dal 2012 per le imprese con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.

    La stessa interessa anche i crediti per i quali il decorso dei 6 mesi è intervenuto prima del 2012 e la cui perdita è stata imputata nel 2012 o negli anni successivi.

    Il riferimento all’imputazione della perdita nel 2012 o negli anni successivi non preclude, secondo quanto chiarito dall’Agenzia nella citata Circolare n. 14/E, l’applicazione della disciplina in esame ai crediti per i quali il semestre di anzianità è maturato prima del 2012 e la cui perdita è stata precedentemente imputata, anche sotto forma di svalutazioni, a Conto economico.

     

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