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Nel 2015 ritorna il regime dei minimi

  • di Luigi Mondardini

    Ripristinata la possibilità di adottare, anche nel 2015, il regime dei minimi da parte dei soggetti in possesso dei relativi requisiti.

    Pertanto i contribuenti che hanno già iniziato l’attività nel 2015, adottando il regime forfetario o ordinario, possono decidere di passare  al regime dei minimi.
     
    La  Finanziaria 2015 ha introdotto, dall’1.1.2015, un nuovo regime forfetario, con applicazione di un’imposta sostitutiva del 15%, riservato alle persone fisiche (imprese e lavoratori autonomi) che rispettano determinati requisiti .
     
    Contestualmente sono stati soppressi:  il regime delle nuove iniziative ex art. 13, Legge n. 388/2000;  il regime dei minimi ex art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011;
    il regime contabile agevolato ex art. 27, comma 3, DL n. 98/2011.
     
    Tuttavia, a favore di coloro che al 31.12.2014 applicavano il regime dei minimi di cui al citato art. 27, è stata prevista la possibilità  di proseguire con tale regime fino alla scadenza naturale, ossia al termine del quinquennio dall’inizio attività o al compimento del 35° anno di età.
     
    In sede di conversione del DL n. 192/2014, Decreto “Milleproroghe”,  attualmente all’esame del Senato,  è prevista la riapertura  del regime dei minimi anche per il 2015, che diventa adottabile , oltre che dai soggetti in attività alla data del 31.12.2014, anche da coloro che la iniziano nel corso del 2015.
     
    Viene quindi prorogato di un anno  fino al 31.12.2015 il termine entro il quale i soggetti in possesso dei relativi requisiti possono scegliere di adottare il regime di cui all’art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011, con applicazione dell’imposta sostitutiva del 5%.
     
    Pertanto nel 2015 si realizza la coesistenza del regime dei minimi (imposta sostitutiva 5%) e del nuovo regime forfetario (imposta sostitutiva 15%).
     
    La proroga non riguarda il regime delle nuove iniziative ex art. 13, Legge n. 388/2000 e il regime contabile agevolato ex art. 27, comma 3, DL n. 98/2011, che pertanto dal 2015 non sono più applicabili. 
    La proroga del regime dei minimi sarà ufficiale soltanto dopo l’approvazione definitiva del DL n. 192/2014 e diverrà operativa comunque dall’1.1.2015,
     
    Il regime dei minimi è applicabile, al sussistere dei requisiti di novità  per il periodo d’imposta in cui è iniziata l’attività e per i 4 successivi ed inoltre   anche oltre il quarto anno successivo e fino all’anno in cui il contribuente compie 35 anni.
     
    Per coloro che hanno già iniziato l’attività nei primi mesi del 2015 applicando il regime forfetario ovvero il regime ordinario e che ora, usufruendo della possibilità introdotta dal Decreto in esame, intendono adottare il regime dei minimi si pongono alcune questioni operative.
     
    Una prima questione riguarda la modalità con la quale comunicare la scelta per il regime dei minimi. E’ stato peraltro  chiarito che ai fini dell’individuazione del regime applicabile vale comunque il comportamento concludente.
     
    Si ricorda che  per i contribuenti in regime forfetario,poiché  nel mod. AA9/11 non è presente la specifica casella, l’Agenzia delle Entrate, con il Comunicato stampa 31.12.2014 ha chiarito che va barrata la casella prevista per l’adesione al regime dei minimi.
     
    I contribuenti in regime dei minimi devono emettere le fatture, senza addebito dell’IVA, riportanti la specifica  dicitura prevista. 
     
    Qualora nel 2015 sia stato adottato il  regime ordinario, la fattura è stata emessa con addebito dell’IVA. In tale ipotesi si potrà  emettere una nota di variazione ex art. 26, DPR n. 633/72. L’acquirente / committente è tenuto a registrare la nota di variazione ricevuta ed è fatto salvo il suo diritto alla restituzione dell’IVA pagata.
     
    Se si è scelto il regime forfetario, la fattura è stata emessa senza addebito dell’IVA e con l’indicazione che trattasi di “Operazione senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 1, comma 58, Legge n. 190/2014”. In tale ipotesi, la fattura, analogamente a quanto previsto per il regime dei minimi, non riporta l’esposizione dell’IVA. Pertanto non si ritiene necessaria l’emissione di una nota di variazione; si potrebbe suggerire la “sostituzione” del documento al fine di riportare la corretta indicazione del regime applicato.
     
    Va inoltre evidenziato che i contribuenti minimi non subiscono la ritenuta d’acconto. 
     
    Per i contribuenti che nel 2015 hanno adottato  il regime ordinario, in caso di emissione di fatture a gennaio / febbraio 2015 con applicazione della ritenuta d’acconto, qualora l’incasso delle stesse non sia ancora intervenuto, sarà possibile evitare di subire la ritenuta consegnando al sostituto la  specifica dichiarazione; in caso di regime forfetario non si pongono particolari problemi, posto che anche in tale regime i ricavi / compensi non sono soggetti a ritenuta d’acconto
     

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