Il nuovo regime fiscale agevolato consente di calcolare i contributi previdenziali in base al reddito dichiarato.
La misura si applicherà solo per imprese e artigiani, ma non per gli autonomi iscritti alle casse private legate agli ordini professionali; questi ultimi dovranno versare il contributo soggettivo minimo indipendentemente dal reddito dichiarato.
Per chi esercita attività d’impresa e gli artigiani si potrà quindi non applicare il «livello minimo imponibile»; in altri termini costoro non sono più tenuti al versamento dei contributi minimi il cui pagamento scade il 16 di ogni trimestre.
Coloro che opteranno per il nuovo regime agevolato dovranno versare unicamente il saldo e i relativi acconti dei contributi maturati sul reddito dichiarato, da effettuare entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
Questa modalità di calcolo ( e di versamento) impatterà sul montante contributivo: se l’imprenditore percepirà un reddito inferiore al minimale contributivo previsto verserà di meno, ma accumulerà, di conseguenza, un montante contributivo inferiore, non coincidente con l’anno solare e proporzionalmente riducibile in base alla somma effettivamente versata.
Per poter usufruire del nuovo regime contributivo , per coloro che intraprendono una nuova attività, occorrerà presentare una specifica comunicazione telematica indirizzata all’Inps al momento dell’apertura della partita Iva ( al momento non ancora disponibile).
Per chi già esercita un'attività di impresa , l'invio del modulo dovrà avvenire entro e non oltre il termine di decadenza del 28 febbraio di ciascun anno in cui si intende aderire al nuovo regime. Il termine è posto in via tassativa: oltrepassata la scadenza non sarà più possibile aderire ai fini contributivi al nuovo regime, fino al periodo d’imposta successivo, permanendo i requisiti di accesso.
Il regime agevolato per i contributi è ovviamente agganciato a quello pevisto per per redditi e Iva; pertanto qualora venissero meno le condizioni previste per l’accesso al regime dei nuovi minimi, ciò comporterebbe anche la decadenza dal regime di favore ai fini contributivi.
Va peraltro precisato che le due forme agevolative (redditi e contributi) possono anche essere tenute separate. Pur avendone i diritti sotto il profilo dei redditi e dell’Iva, il contribuente potrebbe anche non optare ai fini contributivi per il regime di favore.
In ogni caso la cessazione obbliga dall’anno successivo al passaggio al sistema contributivo ordinario, ed inoltre la definitiva impossibilità di fruire nuovamente del regime agevolato ai fini previdenziali, qualora il contribuente in futuro si riallinei con i requisiti richiesti ai fini Iva e dei redditi.