Il criterio di imputazione previsto dall’art. 99 del TUIR è quello di cassa.
In base a detto criterio “le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa, non sono ammesse in deduzione….. mentre le altre imposte sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il pagamento”.
Per quanto concerne l’IVA , quella indetraibile è normalmente imputabile come onere accessorio al costo cui si riferisce e sempre che ne sia stato effettuato il pagamento.
Per le imprese che optano per il versamento dell’IVA trimestrale, gli interessi passivi corrisposti nella misura del’1% non sono deducibili per espressa disposizione legislativa . In caso di Ravvedimento operoso, la relativa sanzione non è mai deducibile, mentre lo sono gli interessi ai fini IRES/IRPEF.
L’imposta di REGISTRO è deducibile ai sensi dell’art. 99 Tuir, sia ai fini IRES/IRPEF che ai fini IRAP. Ad esempio la registrazione di un contratto di locazione sostenuta in un’unica soluzione, è deducibile interamente nell’esercizio del pagamento. Spesso la spesa è da capitalizzare quando ha valenza pluriennale come nel caso di acquisto di azienda; oppure viene imputata come onere accessorio al costo cui si riferisce , si pensi ad esempio all’acquisto di terreno edificabile o fabbricato strumentale da privato.
La sanzione dovuta in caso di ravvedimento operoso non è deducibile, mentre lo sono gli interessi ai fini IRES/IRPEF. L’imposta ravveduta è deducibile se lo era anche in origine.
Nel caso dell’IMU la deducibilità è possibile per l’imposta effettivamente pagata, tuttavia in misura solo parziale: per il 2013 è il 20% dell’Imu pagata sugli immobili strumentali; per il 2014 è il 30% dell’Imu pagata sugli immobili strumentali. Resta indeducibile ai fini IRAP. Anche in questo caso la sanzione per ravvedimento operoso non è deducibile, mentre lo sono gli interessi.
L’IRAP è indeducibile dalle imposte sui redditi, a parte le eccezioni connesse al costo del personale ed in parte agli oneri finanziari. Infatti la quota IRAP relativa alle spese per il personale dipendente ed assimilato al netto delle deduzioni spettanti è deducibile dall’Ires/Irpef . In pratica è l’IRAP che deriva dalla indeducibilità del costo del lavoro. Inoltre è deducibile ai fini Ires/Irpef ,l’IRAP dovuta sugli oneri finanziari netti ma solo in misura forfettaria per il 10% di quanto pagato.
Si precisa che la somma delle deduzioni non può eccedere il minore tra l’imposta pagata nell’esercizio e quella dovuta per l’esercizio stesso.
Risultano deducibili una serie di oneri tributari vari quali il diritto camerale, la tassa rifiuti, il canone di occupazione aree pubbliche, l’imposta di pubblicità, l’imposta di bollo, le tasse sulle concessioni governative.
Sono indeducibili le imposte da condono, le imposte sostitutive e da rivalutazione e le sanzioni da ravvedimento operoso, salvo diversa disposizione prevista nella norma specifica di riferimento; così come sono parimenti indeducibili le imposte e le sanzioni che derivano da atti di accertamento e del contenzioso tributario.