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Per i forfettari niente ritenuta.

  • di Luigi Mondardini

    Non va operata la ritenuta sui ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime forfetario.

    Occorre quindi che i soggetti interessati rilascino  un’apposita dichiarazione da cui  risulti che il reddito a cui le somme si riferiscono  è soggetto a imposta sostitutiva. 
     
    Il regime forfetario , come il precedente dei minimi, consente significative  semplificazioni sotto il profilo degli adempimenti contabili.
     
    In pratica il contribuente forfetario è tenuto all’emissione delle fatture, ricevute o scontrini fiscali e alla loro relativa conservazione, nonché alla numerazione e conservazione dei documenti di acquisto e delle bollette doganali. 
     
    Viceversa tutto l’impianto che sta alla base del meccanismo che governa l’IVA non si applica ,  tranne che nelle ipotesi in cui si effettuano esportazioni e cessioni intracomunitarie ovvero si viene individuati come debitori dell’imposta; ciò può accadere, ad esempio, in caso di applicazione del reverse charge oppure  perché si effettuano importazioni o acquisti intracomunitari di beni e servizi. 
     
    I contribuenti  forfetari non sono sostituti di imposta e nei loro confronti non si applicano ritenute; tuttavia sono tenuti ad indicare nella dichiarazione dei redditi sia il codice fiscale dei percettori dei redditi che ordinariamente sarebbero assoggettati a ritenuta alla fonte sia l'ammontare degli stessi redditi corrisposti
     
    L’utilizzo delle parole “ricavi o compensi” significa  che l’esclusione della ritenuta vale anche per i ricavi d’impresa assoggettati alla ritenuta operata dai condomini o dagli istituti di credito sui ricavi relativi a spese che concedono detrazioni fiscali
     

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