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Aspetti contributivi relativi al nuovo regime forfettario

  • di Luigi Mondardini

    Il nuovo regime prevede alcune condizioni agevolative sotto il profilo della contribuzione.

    Con riguardo ai soggetti che intraprendono una nuova attività, il reddito, assoggettato all’imposta sostitutiva del 15%, è ridotto di 1/3 per l’anno di inizio e per i 2 successivi.
     
    Per beneficiare delle riduzioni in esame è necessario che:
     
    - il contribuente non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare; 
     
    - l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente / autonomo, escluso il caso in cui la stessa costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio dell’arte / professione; 
     
    - qualora l’attività sia il proseguimento di un’attività esercitata da un altro soggetto, l’ammontare dei ricavi / compensi del periodo d’imposta precedente non sia superiore ai limiti di ricavi / compensi previsti per il regime forfetario.
     
    Inoltre a favore degli esercenti attività d’impresa che applicano il regime forfetario, è riconosciuto un regime agevolato contributivo che consiste nel non applicare il minimale contributivo di cui alla Legge n. 233/90.
     
    Pertanto, usufruendo di tale regime, gli imprenditori iscritti alla Gestione IVS artigiani e commercianti  saranno tenuti al versamento dei contributi sulla base del reddito (al lordo dei contributi dedotti) applicando le aliquote contributive ordinarie e  non dovranno versare i contributi sul reddito minimale (c.d. contributi IVS “fissi”).
     
    L’utilizzo del regime agevolato contributivo non è automatico ma è subordinato ad un’apposita comunicazione telematica effettuata all’INPS in sede di iscrizione o per coloro che sono già in attività, entro il 28.2 dell’anno di decorrenza dell’agevolazione contributiva.
     
    Al venir meno del regime forfetario, si decade anche dal regime agevolato contributivo e non è più possibile accedervi nuovamente, ancorché risulti possibile rientrare nel regime forfetario.
     
    In caso di sussistenza di una causa di fuoriuscita dal regime forfetario (con decorrenza dall’anno successivo) il regime agevolato contributivo viene meno dall’anno stesso.
     
    Per coloro che usufruiscono del regime agevolato contributivo, non è riconosciuta la riduzione di 3 punti percentuali per i collaboratori di età inferiore a 21 anni, né la riduzione alla metà per i contribuenti ultra 65enni.
     

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