Attenzione: sono necessari alcuni atti ai fini dell’avvio dell’attività.
Coloro che intendono aprire la partita Iva entro fine anno per avvalersi del regime dei minimi devono presentare il relativo modello all’Agenzia delle Entrate.
La legge di stabilità 2015 rivede i regimi fiscali agevolati, abrogando dal 1° gennaio 2015 l’attuale regime dei minimi e quello delle nuove iniziative produttive, ed introducendo un nuovo regime semplificato.
Se il contribuente decidesse di avviare l’attività entro il 31 dicembre potrebbe avvalersi ancora del regime dei minimi per il 2014 e ulteriori quattro anni o ancora fino al compimento del trentacinquesimo anno di età.
Il regime dei minimi risulta sicuramente più conveniente rispetto al nuovo regime forfettario che entrerà in vigore il 1° gennaio 2015 , usufruendo di una imposta sostitutiva al 5% invece che al 15%; si ricorda che per le start up è prevista una riduzione di un terzo del reddito.
Tale differenza può indurre il contribuente ad accelerare l’apertura della Partita Iva entro fine anno, compilando il modello di inizio attività.
Le imprese individuali e i lavoratori autonomi devono utilizzare il modello AA9/11.
Il modello deve essere presentato entro 30 giorni dalla data di inizio attività in duplice esemplare direttamente (o tramite persona delegata) a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate oppure in unico esemplare a mezzo servizio postale, mediante raccomandata, allegando copia fotostatica di un documento di identificazione del dichiarante, da inviare a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate o infine in via telematica direttamente dal contribuente o tramite i soggetti incaricati della trasmissione telematica.
L’apertura della partita iva effettuata a ridosso del cambio di regime potrebbe innescare una verifica da parte della l’Agenzia delle Entrate, allo scopo di contestare l’effettivo inizio attività del contribuente entro la fine dell’anno .
Il fisco ,in altre parole, potrebbe sostenere che l’apertura della partita Iva è solo fittizia e fatta solo per fruire del più conveniente “regime dei minimi”.
Occorre quindi che l’attività sia iniziata realmente. In particolare l’art. 35 D.P.R. 633/72 dispone che “i soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono farne dichiarazione entro trenta giorni ad uno degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia; la dichiarazione è redatta, a pena di nullità, su modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate […]”.
Tuttavia la norma non disciplina in modo specifico come avviene l’inizio attività e per questo si ritiene che può risultare sufficiente aver compiuto degli atti necessari o utili allo svolgimento dell’attività.
Qualora il contribuente abbia presentato il modello, senza aver compiuto alcun atto ,anche solo propedeutico , allo svolgimento dell’attività, potrebbe essere oggetto di contestazione da parte della Agenzia delle Entrate.
Con la conseguenza di non poter avvalersi del regime dei minimi con imposta sostitutiva del 5%, ma solamente del nuovo regime forfettario con imposta al 15%.