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La deduzione dell’IMU per i fabbricati strumentali

  • di Luigi Mondardini

    A partire dalla dichiarazione UNICO 2014, relativa al 2013, è possibile portare in deduzione dal reddito una quota dell'IMU pagata sugli immobili strumentali per imprese e professionisti.

    E’ una delle novità introdotte dalla la Legge di Stabilità 2014 , la quale ha previsto che per il periodo d'imposta 2013 sia deducibile una quota pari al 30%, mentre a partire dal  2014 e a regime la quota deducibile dell'IMU sarà pari al 20%.
    Resta invece indeducibile  l’IMU ai fini IRAP. 
     
    La deduzione della quota IMU si applica sul reddito d'impresa o sul reddito di lavoro autonomo; pertanto sul reddito complessivo si ha solo l'effetto indiretto dovuto all'abbattimento del reddito d'impresa o professionale.
     
    La deduzione dell'IMU pagata sugli immobili strumentali interessa i soggetti passivi titolari di reddito d'impresa o di reddito derivante dall'esercizio di arte o professione; si tratta quindi delle le società e gli enti commerciali residenti (es. Spa; Srl, Sapa); gli enti non commerciali, con riguardo all'IMU sui beni relativi all'attività commerciale esercitata; le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate e le imprese individuali, familiari o coniugali (per l'IMU sui beni relativi all'attività commerciale esercitata); le persone fisiche, le società e gli enti non residenti che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni; i professionisti e gli studi professionali; le società di persone e le imprese individuali in contabilità semplificata.
     
    Non possono portare l'IMU in deduzione dal reddito, invece, i  soggetti che non svolgono attività di impresa o di lavoro autonomo ed i soggetti che non hanno beni immobili strumentali nel proprio attivo patrimoniale.
     
    Condizione per  poter portare in deduzione l'IMU dal reddito d'impresa o professionale è che essa sia relativa ai fabbricati strumentali.
     
    Diviene quindi determinante verificare il requisito della "strumentalità" del bene immobile. 
     
    Ai fini delle imposte sui redditi, si considerano beni immobili strumentali, ai sensi dell'art. 43, comma 2, del Tuir  le seguenti due categorie :
    a) gli immobili strumentali per destinazione, cioè utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa commerciale da parte del possessore, a prescindere dalla loro natura o dalle loro caratteristiche. E’ importante che sia verificata la condizione di utilizzo esclusivo (e non promiscuo) esercitato direttamente dall'imprenditore possessore dell'immobile (e non da terzi);
    b) gli immobili strumentali per natura, cioè quelli che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di una diversa utilizzazione senza una radicale trasformazione e diversi da quelli abitativi.
     
    Per le imprese individuali, la strumentalità dell'immobile richiede (art. 65 del TUIR) la preliminare iscrizione del bene in contabilità; quindi  se l'immobile è utilizzato ai fini dell'impresa ma non è stato contabilizzato, l'imprenditore individuale non avrà diritto ad alcuna deduzione.
     
    Viceversa per  i lavoratori autonomi la strumentalità dell'immobile è solo quella per destinazione prescindendo  dalla contabilizzazione del bene. 
     
    La deducibilità dell'IMU non si applica  per gli immobili destinati alla vendita, i così detti "beni merce", per i quali, comunque, l'IMU era dovuta solo fino al 1° semestre 2013, né per gli "immobili patrimonio", a prescindere dalla categoria catastale di appartenenza. Sono, inoltre, escluse dalla deduzione le aree fabbricabili. 
     
     

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