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Stabilità 2016, super ammortamento dal 15 ottobre

  • di Luigi Mondardini

    La Legge di stabilità 2016 prevede un maxi ammortamento del 140% del costo del bene.

    Il beneficio riguarda Irpef e Ires, non l’Irap.
     
    La norma prevede per i titolari di reddito d’impresa e i soggetti esercenti arti e professioni ,che effettuano investimenti  dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016   in beni materiali strumentali nuovi,  che il costo di acquisizione venga maggiorato del 40%, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento fiscalmente deducibili.
     
    Pertanto se il costo d’acquisto di un bene strumentale nuovo è pari a 100, il costo deducibile ai fini dell’ammortamento fiscale sarà pari a 140. 
     
    Ipotizziamo di acquistare un bene a 100, soggetto al 10% di aliquota d’ammortamento: il primo anno l’aliquota si dimezza per cui l’ammortamento sarà pari al 5% (ad eccezione dei professionisti per i quali l’aliquota non si dimezza).In sede di Dichiarazione mod. Unico si effettuerà una variazione in diminuzione(superammortamento) pari al 40% di 5, cioè 2; in   totale dedurremo fiscalmente una quota d’ammortamento pari a 7.
     
    Per gli anni successivi la quota di ammortamento sarà pari a 10, incrementata di ulteriori 4 sotto forma di variazione in diminuzione, per un totale di 14 e fino al termine del processo di ammortamento.
     
    I superammortamenti al 140% agevoleranno anche gli investimenti avviati prima del 15 ottobre 2015, purché la consegna o la spedizione avvengano a partire da questa data. 
     
    Ciò che conta è che la consegna del bene sia avvenuta a partire dal 15.10.2015, anche in presenza di acconti anteriori, e a tal fine dovrebbero valere i criteri generali del TUIR e, pertanto, la data di consegna o spedizione oppure, se diversa e successiva, la data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà (o di altro diritto reale).
     
    Sono agevolati i beni strumentali nuovi (o mai usati) acquisiti anche tramite leasing. 
     
    Il beneficio riguarda, oltre naturalmente gli autocarri, anche le autovetture, i motocicli ed i ciclomotori, tenendo tuttavia conto delle limitazioni previste dall’art. 164 Tuir (quota fiscalmente deducibile del 20%, o 70% se affidata a dipendenti,  limite di costo fiscalmente ammesso, ecc.). In particolare:
     
    - il limite del costo fiscale delle auto (18.076 euro) è incrementato nella stessa misura del 40% e, quindi, è innalzato a 25.306 euro. L’incremento del limite non riguarda le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti per le quali il limite non esiste.
    - Resta invece immutata la percentuale di deducibilità del 20% ovvero del 70% per le imprese e professionisti e dell’80% per agenti e rappresentanti.
    - Nel caso di leasing l’agevolazione si applica sulla quota capitale inclusa nel canone.
    - Nessuna agevolazione per i noleggi a lungo termine.
    - Per agenti e rappresentanti occorre ricordare che il limite di ammortamento auto, escludendo l’Iva che normalmente si deduce al 100%, era di € 25.823, aumentato del 40% passa ad € 36.152 e la quota di ammortamento fiscalmente deducibile è pari all’80%.
     
    L’agevolazione esclude i fabbricati e le costruzioni, gli aerei, i beni con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5% (silos, serbatoi, ecc.), i beni immateriali e i beni usati.
     
    La vendita anticipata annulla l’agevolazione: pertanto i non dovranno essere venduti prima  della fine del periodo di ammortamento, pena la restituzione del bonus ricevuto..
     
    In pratica si tassano i maggiori ammortamenti dedotti sotto forma di maggiore plusvalenza (o minore minusvalenza).
     

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