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Forfettario e contribuzione, le novità dal 2016

  • di Luigi Mondardini

    Dal 2016, il regime forfettario è l’unico regime agevolato previsto con aliquota sostitutiva.

    Il regime forfettario prevede che i contributi INPS siano calcolati sul reddito determinato a forfait.
     
    Quindi, ad esempio, un soggetto che fattura 20.000 Euro  con una percentuale  di redditività del 67%, calcolerà i contributi previdenziali dovuti sul 67% di 20.000, cioè 13.400 Euro.
     
    Pertanto anche per il 2016 (Modello Unico/2017), il soggetto che opera nel regime forfettario iscritto alla gestione separata continuerà a liquidare i contributi dovuti (saldo e acconti) applicando al reddito “forfettario” l’aliquota contributiva prevista e versandoli alle stesse scadenze previste per le imposte sul reddito.
     
    Per gli iscritti alla Gestione separata l’aliquota contributiva è confermata al 27,72% anche per il 2016.  
     
    Dal 1° gennaio 2016 aumenta dal 23,50% al 24%, invece, l’aliquota contributiva dovuta dai titolari di partita IVA titolari di pensione o già assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria.
     
    Anche  gli  iscritti alla cassa di appartenenza verseranno  i contributi secondo le regole della cassa come imponibile contributivo il reddito “forfettario”.
     
    Dal 2016, le cose cambiano invece per gli artigiani e commercianti iscritti alla Gestione IVS, con il ritorno dei “contributi minimi”.
     
    Per il periodo d’imposta 2015 (Modello Unico 2016), i soggetti che operano nel regime forfettario e aderenti al regime contributivo agevolato determinano i contributi (saldo e acconto) sulla base del solo reddito “forfettario” applicando l’aliquota contributiva prevista dalla gestione commercianti o artigiani ed eseguono i versamenti alle stesse scadenze previste per le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi.
     
    La legge di stabilità 2016, invece, reintroduce  il minimale contributivo, ma è riconosciuta una riduzione del 35%. In pratica, in luogo dell’esonero dal minimale viene, invece, prevista una riduzione del 35% dei contributi INPS complessivamente dovuti.
     
    Quindi, per il 2016 (Modello Unico/2017), chi opera nel regime forfettario dovrebbe in primo luogo determinare il reddito “forfettario” (applicando al fatturato il coefficiente di redditività previsto) poi confronterà tale risultato con il “reddito minimale” (ridotto del 35%) fissato dall’INPS per il 2016. Se il reddito forfettario è inferiore al minimale, egli non dovrà versare alcun saldo e acconto. Qualora, invece, il reddito forfettario fosse superiore al minimale, egli calcolerà il saldo dovuto sulla parte di reddito eccedente applicando l’aliquota prevista per il 2016 ma ridotta del 35%.
     
    Si attende  conferma  dall’INPS.
     
     
     
     

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