Limite dei ricavi per l’accesso al nuovo regime: vale il criterio della competenza.
L’accesso dal primo gennaio 2015 al nuovo regime forfettario previsto dalla legge di stabilità 2015 richiede la verifica , riferita al 2014, del rispetto del limite dei ricavi.
Per quanto riguarda l’esercizio di una attività d'impresa, occorre fare riferimento ai ricavi dell'anno precedente determinati secondo il criterio della “ competenza” fiscale. Si precisa peraltro che detto criterio della competenza opera unicamente ai fini dell'accesso al nuovo regime e non in seguito.
Per i periodi di imposta successivi , ai fini della permanenza nel nuovo regime , dovrà invece essere utilizzato il criterio di “cassa” , anche per gli imprenditori.
L’adesione al nuovo regime forfetario previsto dalla legge di stabilità 2015 richiede il soddisfacimento di alcuni precisi requisiti, tra cui – in primo luogo – l’ammontare dei ricavi e compensi.
Sono infatti ammessi al regime i contribuenti che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a quelli individuati nell’apposita tabella, in relazione all’attività esercitata in base al codice attività ATECO 2007; in pratica si va da 15.000 Euro a € 40.000 Euro.
Ai fini dell’individuazione del limite dei ricavi e dei compensi, per fruire del nuovo regime , non assumono rilevanza i ricavi e i compensi derivanti dall’adeguamento agli studi di settore.
In caso poi di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume il limite più elevato dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.
Dovendo dunque fare riferimento , per le imprese, alla competenza economica al fine della verifica del limite previsto, si dovrà tener conto anche delle cessioni o prestazioni eventualmente non ancora fatturate per le quali però si sono verificati i presupposti previsti dall’articolo 109, co. 2, del Tuir.
Inoltre devono essere considerati anche i ricavi di competenza dell’anno precedente anche se riferiti ad un’attività cessata diversa da quella iniziata nel corso dell’anno successivo e per la quale si intende usufruire del regime forfetario.
Una volta entrati nel nuovo regime, invece, anche gli imprenditori, ai fini della verifica del superamento del limite dei ricavi, dovranno utilizzare il criterio di cassa, cioè quelli per i quali si è avuto l’effettivo incasso.