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Acconto dell'imposta sostitutiva dei contribuenti minimi

  • di Luigi Mondardini

    Il contribuente che 2015 ha per il regime dei minimi non versa l’acconto .

    Si tratta della relativa imposta sostitutiva e ciò per l’assenza di una base storica di riferimento.
     
    Ugualmente, non è tenuto neppure al versamento dell'acconto IRPEF 2015 sulla base dell'imposta indicata nel modello UNICO 2015 PF, sempre che, nel 2015, preveda di non conseguire ulteriori redditi rispetto a quello d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva e, dunque, di non risultare titolare di un reddito complessivo da assoggettare ad IRPEF.
     
    Infatti è stata abrogata la norma  ai sensi della  quale, nell'anno in cui avviene il passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello dei minimi, l'acconto IRPEF è calcolato senza tener conto delle disposizioni dettate con riferimento al regime agevolato.
     
    Nell'ipotesi opposta in cui il contribuente abbia fruito del regime dei minimi fino al periodo d'imposta 2014, per poi uscirne  a partire dal 2015 (ad esempio, per aver percepito nel 2014 ricavi o compensi superiori a 30.000,00 euro, ma non a 45.000,00 euro), dal momento che per il 2015 non sarà dovuta alcuna imposta sostitutiva da dichiarare nel quadro LM del modello UNICO 2016 PF (come conseguenza della fuoriuscita del contribuente dal regime), si ritiene che nel 2015 non sia dovuto alcun importo a titolo di acconto di tale imposta.
     
    Infine, nessun acconto a titolo di imposta sostitutiva è dovuto per il regime forfetario per autonomi introdotto dall’art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015), sempre per l’assenza di una base storica di riferimento. 
     
     
     

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