> >

Forfettari con novità

  • di Luigi Mondardini

    Previsti limiti di ricavi più alti e imposta ridotta per le start up (5%)

    Le modifiche del disegno di legge di Stabilità 2016 al regime forfettario riguardano tra l’altro  l’innalzamento delle soglie di ricavi e compensi che consentono di accedere al regime :
     
    - Vengono aumentati di  10.000  i ricavi per tutte le attività;
    - Per quelle professionali ed equiparate l’incremento  è pari a 15.000 euro portando così il tetto a 30.000 euro.
     
    La verifica del suddetto requisito va effettuata avendo riguardo all’anno precedente quello di riferimento; pertanto  con riferimento al 2016, le condizioni di accesso vanno verificate nel 2015. 
     
    I nuovi limiti dei ricavi che entreranno in vigore dal 1.1.2016 si applicheranno per la verifica dei requisiti per il periodo d’imposta 2016 considerando il periodo d’imposta 2015.
    Ad esempio , un libero professionista che nel 2015 ha applicato il regime forfettario conseguendo ricavi per € 20.000 potrà quindi operare nel regime forfettario anche nel 2016 in quanto il limite in vigore al 1.1.2016 corrisponde a 30.000 euro ed il contribuente avendo conseguito nel 2015 ricavi per 20.000 euro può rimanere nel regime agevolato anche nel 2016.
     
    Per chi rispetta i  requisiti per il regime forfettario e che inizia una nuova attività , il reddito  per il regime forfettario non subirà una riduzione  di 1/3 per i primi tre anni , ma si applicherà l’aliquota del 5% per i primi 5 anni di attività.
    In particolare viene  espressamente stabilito che i contribuenti che hanno intrapreso una nuova attività nel 2015 avvalendosi della riduzione di un terzo del reddito possono applicare la nuova aliquota del 5% nei successivi 4 anni, cioè dal 2016 al 2019. Al contrario il contribuente che nel 2015 ha operato in regime ordinario qualora nel 2016 transiti al regime forfettario dovrà applicare l’aliquota piena del 15%.
     
    In ambito previdenziale è prevista una misura agevolativa per coloro  obbligati al versamento previdenziale presso le gestioni speciali artigiani e commercianti; i  contribuenti esercenti attività d’impresa, se applicano il regime forfettario, possono usufruire di un regime agevolato contributivo che consiste nel non applicare il minimale contributivo di cui all’articolo 1, comma 3, Legge n. 233/1990.
     
    Il  disegno di Legge di Stabilità apporta delle modifiche  prevedendosi  che sul reddito forfettario determinato sulla base delle percentuali di redditività come modificate dallo stesso DDL la contribuzione dovuta ai fini previdenziali sia “ridotta del 35 per cento”. Non essendo state apportate altre modifiche, è confermato anche che il regime contributivo in questione potrà essere attivato esclusivamente su opzione del contribuente.
     
     
     
     
     

Ti potrebbe anche interessare:

Novità flash

venerdì 08 aprile 2022 ISTAT Febbraio 2022martedì 19 gennaio 2021 ISTAT :Indice del mese di DICEMBRE 2020martedì 19 maggio 2020 ISTAT aprile 2020domenica 15 marzo 2020 Proroga dei versamenti del 16 marzoVai all'archivio

Quesito del giorno

venerdì 08 aprile 2022 Locazioni stipulate dai giovani: detrazioni
venerdì 08 aprile 2022 Detrazione Edilizia: la cessione a terzi
lunedì 04 aprile 2022 Fattura elettronica: le sanzioni
lunedì 04 aprile 2022 Bonus verde: proroga
domenica 03 aprile 2022 Bonus facciate: proroga
Vai all'archivio

Link