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Regime forfettario: si esce solo dal'anno successivo

  • di Luigi Mondardini

    Si esce dal regime forfetario a partire dall’anno successivo a quello in cui viene una condizione di accesso.

    Allo stesso modo anche al verificarsi di una delle situazioni preclusive all’accesso al regime, si passa all'ordinario dall'anno seguente. 
     
    A differenza dal regime dei minimi,se si superano i limiti previsti di olttre il 50% dei ricavi/compensi,  non è prevista la decadenza immediata dal regime.
     
    L'accesso al nuovo regime riguarda i contribuenti persone fisiche che svolgono un’attività d’impresa, anche sotto forma di impresa familiare o di lavoro autonomo.
     
    Devono avere rispettato nell’anno precedente  i requisiti previsti dalla legge: 
     
    - ricavi o compensi non superiori ai limiti diversificati per ciascuna categoria da 15.000 a 40.000 euro
    - compensi erogati a personale dipendente o paradipendente non superiori a 5.000 euro,
    - beni strumentali non superiori a 20.000 euro
    - prevalenza di reddito d’impresa o lavoro autonomo).
     
    Inoltre non devono rientrare nelle ipotesi di esclusione vale a dire : non avvalersi di regimi speciali, non essere soggetto non residente, non operare in via prevalente nel settore delle cessioni di immobili o mezzi di trasporto nuovi, non partecipare a società di persone o srl trasparenti.
     
    Per chi possiede i requisiti previsti e non ricade nelle ipotesi di esclusione, il regime forfetario costituisce il “regime naturale” che viene applicato dall’1.1.2015.
     
    Al venir meno delle condizioni che consentono l’applicazione del regime, il contribuente, dall’anno successivo, applica il regime ordinario; sarà quindi tenuto a  tutti gli adempimenti previsti  quali, ad esempio, istituzione dei registri contabili e addebito dell'Iva.
     
    La fuoriuscita dal regime può anche avvenire a seguito di un avviso di accertamento divenuto definitivo. 
    Anche in questo caso il regime cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui è accertato, in via definitiva, il venir meno di una delle condizioni di accesso, ovvero il realizzarsi di una delle ipotesi di esclusione. In questo caso particolare è bene ricordare che l’accertamento diventa definitivo quando non è più impugnabile o si è formato il giudicato relativo alla sentenza del giudice tributario. Pertanto per evitare la fuoriuscita dal regime, il contribuente può presentare ricorso e aspettare la decisione del giudice. 
     
    Tuttavia la fuoriuscita dal regime forfettario a seguito di accertamento pone alcuni interrogativi sotto il profilo delle conseguenze pratiche tenendo conto che spesso  l'accertamento  viene effettuato a distanza di anni rispetto al periodo d'imposta verificato e dunque  il contribuente potrebbe aver continuato ad applicare il regime forfettario.
    Sul punto è auspicabile un chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate.
     
    Il limti dei RICAVI: non devono essere  superiori a quelli individuati nell’apposita tabella, in relazione all’attività esercitata in base al codice attività ATECO 2007 (limite compreso tra € 15.000 ed € 40.000).
     
    Supponendo che  un contribuente eserciti un'attività professionale , il limite è stato posto a 15.000 Euro; qualora nel 2015 abbia  compensi pari a 18.000 Euro, il soggetto sarà tenuto ad applicare il regime ordinario a partire dall’1.1.2016. E ciò accadrà anche qualora i compensi conseguiti nel 2015 siano superiori per il oltre il 50% (22.500 euro); in questo caso – a differenza dei minimi -  l’applicazione del regime ordinario dovrà essere fatta a partire dal 1.1.2016.
     

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