La Circolare 1/DF chiarisce che l’obbligo è verso tutte le Amministrazioni.
L’obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione si estende a tutte le Amministrazioni dello Stato .
Dal prossimo 31 marzo tutte le Amministrazioni dello Stato non potranno più accettare dai propri fornitori di beni/servizi fatture emesse o trasmesse in forma cartacea e procedere al relativo pagamento, neppure parzialmente, finché non riceveranno la fattura in formato elettronico conforme ai requisiti previsti dal DM n. 55/2013.
Questo il chiarimento da parte del Dipartimento delle Finanze del Ministero delle Economia e delle finanze di concerto con il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la circolare interpretativa n. 1.
L’obbligo di emissione di fatture elettroniche nei confronti della Pubblica Amministrazione è stato introdotto dalla legge finanziaria 2008, prevedendosi al fine di semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, che l’emissione, la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le Amministrazioni pubbliche “deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica” attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) istituito dal Ministero dell’Economia e delle finanze.
Il DM 3 aprile 2013 n. 55 ha invece stabilito la data di decorrenza e le regole da seguire per l’emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica verso la P.A., definendo anche le specifiche tecniche da seguire per la preparazione e la trasmissione delle fatture elettroniche.
L’ultima circolare chiarisce che l’ambito soggettivo della fattura elettronica verso la PA deve essere esteso, oltre che agli enti e ai soggetti indicati nell’elenco pubblicato annualmente dall’ISTAT e alle Autorità indipendenti, a :
“tutte le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura e le loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e, fino alla revisione organica della disciplina di settore, il CONI”.
A partire dal prossimo 31 marzo detto obbligo - già in vigore dal 6 dicembre 2013 verso le Amministrazioni che su base volontaria hanno assunto specifici accordi con i propri fornitori e a partire dal 6 giugno 2014 nei confronti dei Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale - troverà definitiva applicazione nei confronti di tutte le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle locali (individuate come tali nel citato elenco ISTAT).