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Interventi sugli edifici: quali autorizzazioni

  • di Luigi Mondardini

    A seguito della conversione in legge del decreto “del fare” è stato rivisto il quadro dei titoli e delle procedure per la realizzazione degli interventi edilizi; peraltro le novità del testo unico dell’edilizia (Dpr 380/01) non toccano le cosiddette “opere minori” vale a dire quelle eseguibili attraverso una comunicazione di inizio lavori (Cil) asseverata o meno, la cui disciplina rimane quella prevista dalla L. 134 del 7 agosto 2012.

    Attività edilizia libera

    Interventi per i quali non occorre alcun titolo abilitativo  comprendono  quelli di manutenzione ordinaria e cioè opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, gli interventi per l’eliminazione di barriere architettoniche che non alterino la sagoma dell’edificio, le serre mobili stagionali non in muratura. (esempi: sostituzione di pavimenti, infissi e serramenti, tinteggiature di soffitti, pareti e infissi, rifacimenti di intonaci, impermeabilizzazioni di tetti e terrazze)

    Per poter godere, nei casi ammessi, delle detrazioni del 36%-50% va presentata al fisco la dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio in cui si indica l’inizio dei lavori e si attesta che gli interventi rientrano tra quelli che possono usufruire del bonus fiscale.

    Interventi per i quali si richiede la Cil (Comunicazione inizio lavori) semplice senza asseverazione

    Rispetto a questa categoria di interventi si richiede la segnalazione al Comune (anche per via telematica) dell’inizio dei lavori, nel rispetto ovviamente degli strumenti urbanistici comunali, della normativa sulla disciplina dell’attività edilizia e relativa all’efficienza energetica, nonché del codice dei beni culturali e del paesaggio.

    Sono comprese le opere di pavimentazione e finiture di spazi esterni, anche per aree di sosta; pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici; aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo delle aree pertinenziali.

    E’ richiesta la Cil asseverata per gli interventi di manutenzione straordinaria dirette a rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici (sempre che non vengano alterati i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso), comprese l’apertura  di porte interne, lo spostamento di pareti interne (e sempre che non riguardino parti strutturali dell’edificio, non aumentino il numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici).

    La Cil asseverata serve pure per le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti a esercizio di impresa ovvero modifica della destinazione d’uso dei medesimi locali.

    Segnalazione certificata di inizio attività (Scia)

    E’ richiesta per la manutenzione straordinaria sulle parti strutturali dell’edificio (senza alterarne caratteristiche e funzione e sempreché non si rientri in restauro o ristrutturazione edilizia); restauro e risanamento conservativo inteso come intervento volto a conservare l’edificio con un insieme sistematico di opere; ristrutturazione edilizia leggera: trasformazione anche profonda di edifici esistenti che non comporta aumento delle unità immobiliari e non porti modifiche a volume, prospetti o superfici  o che, per immobili in zona A, non determini mutamenti di destinazione d’uso. Possibile anche la demolizione e ricostruzione, su edifici non vincolati.

    Permesso di costruire o DIA: necessari per la ristrutturazione edilizia pesante vale a dire interventi che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso e comportino modifiche di volume, aumento di unità immobiliari, dei prospetti o delle superfici, o, in zona A, comportino mutamenti di destinazione d’uso.

    Permesso di costruire o DIA in caso di Prg o piani attuativi di dettaglio sono richiesti per la ristrutturazione urbanistica intesa come un insieme sistematico di interventi edilizi su un’area urbana già edificata, anche con modifica del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

    Mutamento della destinazione d’uso: necessari il permesso di costruire o la Scia o altro in base a leggi regionali.

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